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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
l’Amministrazione Militare, essendo l’importo in concreto erogato col regime
forfetario indefettibilmente inferiore all’importo astrattamente erogabile in
regime ordinario. Quindi, secondo il Procuratore Generale Militare, per perve-
nire a corrette conclusioni circa la sussistenza di un pregiudizio economico per
l’Amministrazione militare, il giudice di appello avrebbe dovuto porre a raf-
fronto l’importo effettivamente corrisposto al militare per le missioni con quel-
lo che sarebbe stato liquidabile al militare in regime ordinario, ma non in astrat-
to, bensì avendo riferimento alla concreta condotta dal medesimo tenuta in
occasione di ciascuna delle missioni, quindi basandosi sulle spese effettivamen-
te sostenute, cioè su gli effettivi pernotti e le effettive consumazioni di pasti, e
non su spese “virtualmente” calcolate.
Un raffronto siffatto, concludeva il ricorrente anche sulla base di dati rica-
vati dalla menzionata relazione del consulente, avrebbe condotto a constatare
che il militare aveva percepito somme superiori a quelle che gli sarebbero spet-
tate, con conseguente ravvisabilità del contestato reato di truffa ai danni
dell’Amministrazione Militare.
La Corte di cassazione (6) ha ritenuto inammissibile il ricorso del
Procuratore Generale Militare, osservando in motivazione che «[…] la censura
del ricorrente non riguarda tanto la correttezza della conclusione alla quale il
giudice di rinvio è pervenuto sulla scorta (consequenziale) del criterio dallo stes-
so seguito, quanto la rispondenza - in sé - del criterio che è stato in concreto
applicato al principio enunciato dalla sentenza rescindente, del quale la pubblica
accusa postula una lettura diversa e alternativa da quella compiuta dalla Corte
territoriale, nel senso che il parametro di riferimento per valutare l’esistenza di
un danno patrimoniale cagionato all’Amministrazione andrebbe individuato
non già con riguardo agli importi dell’indennità ordinaria di missione liquidabili
in via meramente tabellare (certamente superiori, in tutti i casi esaminati, a quel-
li liquidabili - e liquidati - in via forfetaria), ma in relazione invece alle effettive
modalità di svolgimento delle singole missioni da parte del militare, che nel caso
di specie non si erano tradotte nel pernottamento dell’imputato nella sede
comandata […] e nel sostenimento della corrispondente spesa alberghiera,
(6) - Cass., Sez. 1, sentenza n. 29158 del 13 settembre 2016 (dep. 12 giugno 2017) e Cass., Sez. 1,
sent. n. 44408 del 2 dicembre 2016 (dep. 26 settembre 2017).
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