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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


             l’Amministrazione Militare, essendo l’importo in concreto erogato col regime
             forfetario  indefettibilmente  inferiore  all’importo  astrattamente  erogabile  in
             regime ordinario. Quindi, secondo il Procuratore Generale Militare, per perve-
             nire a corrette conclusioni circa la sussistenza di un pregiudizio economico per
             l’Amministrazione militare, il giudice di appello avrebbe dovuto porre a raf-
             fronto l’importo effettivamente corrisposto al militare per le missioni con quel-
             lo che sarebbe stato liquidabile al militare in regime ordinario, ma non in astrat-
             to,  bensì  avendo  riferimento  alla  concreta  condotta  dal  medesimo  tenuta  in
             occasione di ciascuna delle missioni, quindi basandosi sulle spese effettivamen-
             te sostenute, cioè su gli effettivi pernotti e le effettive consumazioni di pasti, e
             non su spese “virtualmente” calcolate.
                  Un raffronto siffatto, concludeva il ricorrente anche sulla base di dati rica-
             vati dalla menzionata relazione del consulente, avrebbe condotto a constatare
             che il militare aveva percepito somme superiori a quelle che gli sarebbero spet-
             tate,  con  conseguente  ravvisabilità  del  contestato  reato  di  truffa  ai  danni
             dell’Amministrazione Militare.
                  La  Corte  di  cassazione  (6)  ha  ritenuto  inammissibile  il  ricorso  del
             Procuratore Generale Militare, osservando in motivazione che «[…] la censura
             del ricorrente non riguarda tanto la correttezza della conclusione alla quale il
             giudice di rinvio è pervenuto sulla scorta (consequenziale) del criterio dallo stes-
             so seguito, quanto la rispondenza - in sé - del criterio che è stato in concreto
             applicato al principio enunciato dalla sentenza rescindente, del quale la pubblica
             accusa postula una lettura diversa e alternativa da quella compiuta dalla Corte
             territoriale, nel senso che il parametro di riferimento per valutare l’esistenza di
             un danno patrimoniale cagionato all’Amministrazione  andrebbe individuato
             non già con riguardo agli importi dell’indennità ordinaria di missione liquidabili
             in via meramente tabellare (certamente superiori, in tutti i casi esaminati, a quel-
             li liquidabili - e liquidati - in via forfetaria), ma in relazione invece alle effettive
             modalità di svolgimento delle singole missioni da parte del militare, che nel caso
             di  specie  non  si  erano  tradotte  nel  pernottamento  dell’imputato  nella  sede
             comandata  […]  e  nel  sostenimento  della  corrispondente  spesa  alberghiera,

             (6) - Cass., Sez. 1, sentenza n. 29158 del 13 settembre 2016 (dep. 12 giugno 2017) e Cass., Sez. 1,
                 sent. n. 44408 del 2 dicembre 2016 (dep. 26 settembre 2017).

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