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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI DI TRUFFA
          MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE: UN PROBLEMA CHE ATTENDE SOLUZIONI


               Questione di non poco momento , dato che la scelta della seconda via
                                                (11)
          comporta la parallela trattazione di due processi, uno presso l’autorità giudizia-
          ria militare (quello per la truffa di cui all’art. 234 c.p.m.p.) e l’altro presso l’au-
          torità giudiziaria ordinaria per il reato comune di falso, stante il disposto dell’art.
          13 c.p.p. In qualche caso la difesa degli imputati ha ritenuto ravvisabile il reato
          di cui all’art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti
          pubblici,  chiedendo  la  trasmissione  integrale  degli  atti  all’autorità  giudiziaria
          ordinaria per connessione, ai sensi della menziona disposizione del codice di
          rito (ad esempio nel procedimento citato nella nota n. 9).
               Conclusivamente va osservato che, al di là degli esiti processuali, le vicen-
          de sopra illustrate hanno evidenziato che la disciplina del trattamento di missio-
          ne forfetario risulta inappagante, perché lascia ampi spazi per condotte elusive
          e devianti, dai possibili risvolti penali. In effetti, una previsione normativa fina-
          lizzata a contenere la spesa pubblica e, nel contempo, a non lasciare inappagata
          l’aspettativa di un adeguato ristoro per il militare impegnato in missione fuori
          sede, nella sua attuazione pratica - sia pure in un numero contenuto di casi,
          stando almeno ai riscontri giudiziari - è stata distorta e piegata al perseguimento
          di un profitto personale, peraltro attraverso strumentali e connesse condotte di
          ulteriore rilevanza penale, quali quelle dell’apposizione di false dichiarazioni sul
          foglio di viaggio, come dianzi ricordato. Sarebbe, quindi, quanto mai necessaria
          una revisione della disciplina, che, lasciando inalterate le connotazioni positive
          che la caratterizzano, consentisse di eliminare le contraddizioni e le controindi-
          cazioni che hanno dato luogo ai travagliati casi giudiziari di cui si è dato conto.
          Peraltro, anche una più stringente conduzione dell’azione amministrativa favo-
          rirebbe  il  contrasto  del  fenomeno,  giacché  non  vanno  obliterati  taluni  degli
          aspetti che le indagini svolte sui casi in questione hanno messo in luce, segna-
          tamente i deficit, a volte di particolare evidenza, nei controlli sugli orari delle
          attività  comandate  e  sulle  verbalizzazioni  relative,  nonché  sulle  annotazioni
          degli orari di ingresso e di uscita dai comprensori militari luogo di svolgimento
          delle attività stesse.


          (11) - Sul tema si vedano le stimolanti considerazioni contenute nel contributo di G. ROLANDO
               Riflessioni sul reato di “falso in foglio di licenza, di via e simili”, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI
               CARABINIERI, n. 2/2017, pagg. 305 e ss.

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