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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI DI TRUFFA
MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE: UN PROBLEMA CHE ATTENDE SOLUZIONI
dentalmente anche nelle ultime sentenze della Corte Militare di Appello (che si
è, però, dovuta conformare al diverso principio affermato dai giudici di legitti-
mità in quei processi) e prese a riferimento anche dal Procuratore Generale
Militare nella sua ultima impugnazione.
Nei ricorsi decisi con tali pronunce, il difensore ricorrente aveva lamenta-
to specificamente la mancata dimostrazione del pregiudizio patrimoniale subìto
dall’Amministrazione, necessario a integrare il reato di truffa, sotto il profilo del
mancato raffronto col maggior esborso economico che sarebbe derivato, in
relazione alla durata delle missioni, dal riconoscimento dell’indennità determi-
nata nella misura ordinaria, anziché in quella forfetaria. In risposta a tale ecce-
zione, i giudici di legittimità hanno, però, sottolineato, innanzitutto, la «[…]
alternatività che contraddistingue le due tipologie di indennità di missione e le
caratteristiche peculiari del regime forfetario […], costituite dall’autorizzazione
anticipata su richiesta dell’interessato, dall’irrevocabilità del sistema di rimborso
prescelto e dall’esclusione di qualsiasi commistione tra il criterio di liquidazione
forfetario, parametrato esclusivamente alla durata oraria della missione, e quello
della liquidazione a consuntivo sulla base della documentazione delle spese
effettivamente sostenute».
Sempre sul punto nodale della questione che ci occupa, nella motivazione
di dette decisioni si legge, altresì, che «[…] l’opzione per il regime forfetario,
rimessa a una decisione dell’interessato insuscettibile di modifica a posteriori
una volta assentita dall’Amministrazione, ha dunque comportato l’applicazione
di un criterio di liquidazione esclusivo, rispetto al quale - soltanto - doveva esse-
re operata la verifica della sussistenza di un’indebita locupletazione patrimonia-
le, e di un correlato danno economico, conseguente all’erogazione di una
somma maggiore (e non dovuta) rispetto a quella prevista dal relativo parame-
tro liquidatorio, così come positivamente accertato da entrambe le sentenze di
merito […]».
Passaggio decisivo delle sentenze menzionate è, poi, quello in cui si è sot-
tolineato che «[…] l’ipotizzata (dal ricorrente) convenienza economica per
l’Amministrazione Militare della corresponsione [al militare] dell’indennità for-
fetaria in luogo del trattamento ordinario di missione costituisce frutto di una
prospettazione del tutto congetturale, basata su presupposti di fatto indimostra-
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