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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI DI TRUFFA
          MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE: UN PROBLEMA CHE ATTENDE SOLUZIONI


          dentalmente anche nelle ultime sentenze della Corte Militare di Appello (che si
          è, però, dovuta conformare al diverso principio affermato dai giudici di legitti-
          mità in quei processi) e prese a riferimento anche dal Procuratore Generale
          Militare nella sua ultima impugnazione.
               Nei ricorsi decisi con tali pronunce, il difensore ricorrente aveva lamenta-
          to specificamente la mancata dimostrazione del pregiudizio patrimoniale subìto
          dall’Amministrazione, necessario a integrare il reato di truffa, sotto il profilo del
          mancato  raffronto  col  maggior  esborso  economico  che  sarebbe  derivato,  in
          relazione alla durata delle missioni, dal riconoscimento dell’indennità determi-
          nata nella misura ordinaria, anziché in quella forfetaria. In risposta a tale ecce-
          zione,  i  giudici  di  legittimità  hanno,  però,  sottolineato,  innanzitutto,  la  «[…]
          alternatività che contraddistingue le due tipologie di indennità di missione e le
          caratteristiche peculiari del regime forfetario […], costituite dall’autorizzazione
          anticipata su richiesta dell’interessato, dall’irrevocabilità del sistema di rimborso
          prescelto e dall’esclusione di qualsiasi commistione tra il criterio di liquidazione
          forfetario, parametrato esclusivamente alla durata oraria della missione, e quello
          della  liquidazione  a  consuntivo  sulla  base  della  documentazione  delle  spese
          effettivamente sostenute».
               Sempre sul punto nodale della questione che ci occupa, nella motivazione
          di dette decisioni si legge, altresì, che «[…] l’opzione per il regime forfetario,
          rimessa a una decisione dell’interessato insuscettibile di modifica a posteriori
          una volta assentita dall’Amministrazione, ha dunque comportato l’applicazione
          di un criterio di liquidazione esclusivo, rispetto al quale - soltanto - doveva esse-
          re operata la verifica della sussistenza di un’indebita locupletazione patrimonia-
          le,  e  di  un  correlato  danno  economico,  conseguente  all’erogazione  di  una
          somma maggiore (e non dovuta) rispetto a quella prevista dal relativo parame-
          tro liquidatorio, così come positivamente accertato da entrambe le sentenze di
          merito […]».
               Passaggio decisivo delle sentenze menzionate è, poi, quello in cui si è sot-
          tolineato  che  «[…]  l’ipotizzata  (dal  ricorrente)  convenienza  economica  per
          l’Amministrazione Militare della corresponsione [al militare] dell’indennità for-
          fetaria in luogo del trattamento ordinario di missione costituisce frutto di una
          prospettazione del tutto congetturale, basata su presupposti di fatto indimostra-


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