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LEGISLAZIONE
a) al comma 1, dopo le parole: «come individuati nel decreto interministeriale del 31
gennaio 2013,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dai contingenti di personale indi-
viduati nella Tabella A allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,»;
b) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «55 di cui uno presso gli uffici di diretta
collaborazione» sono sostituite dalle seguenti «61 di cui tre presso gli uffici di diretta
collaborazione».
2. La Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 105, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente regolamento e facente
parte integrante dello stesso.
Art. 5. Disposizioni transitorie e finali
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare.
Tabella A
Dotazione organica del personale Ruolo agricoltura
Ruolo Agricoltura Unità
Qualifiche dirigenziali
Dirigente di la fascia 8
Dirigente di 2a fascia 39
Totale 47
Aree
Area III 421
Area II 355
Area I 8
Totale aree 784
Totale complessivo 831
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