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GAZZETTA UFFICIALE
Legge 17 ottobre 2017, n. 161
MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL
DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, AL CODICE PENALE E ALLE NORME DI ATTUA-
ZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPO-
SIZIONI. DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E
CONFISCATE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 258 del 4 novembre 2017)
Capo I - Misure di prevenzione personali
Art. 1. Soggetti destinatari
1. All’articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzio-
ne, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni,
di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui all’arti-
colo 418 del codice penale»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-quater, del codice di
procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere
atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordina-
mento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI
del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630
dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche
internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di
un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del
codice penale»;
c) alla lettera f), dopo le parole: «atti preparatori, obiettivamente rilevanti,» sono inse-
rite le seguenti: «ovvero esecutivi»;
d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 640-bis o del delitto di cui all’arti-
colo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale».
Art. 2. Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «lettera c) e lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere
c), i), i-bis) e i-ter)», dopo le parole: «sono attribuite» è inserita la seguente: «anche»
e dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «previo coordinamen-
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