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GAZZETTA UFFICIALE


                                  Legge 17 ottobre 2017, n. 161
          MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE,  DI CUI AL
          DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, AL CODICE PENALE E ALLE NORME DI ATTUA-
          ZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPO-
          SIZIONI. DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E
          CONFISCATE
                  (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 258 del 4 novembre 2017)

          Capo I - Misure di prevenzione personali

          Art. 1. Soggetti destinatari

          1. All’articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzio-
          ne, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni,
          di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono apportate
          le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui all’arti-
          colo 418 del codice penale»;
          b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
          «d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-quater, del codice di
          procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere
          atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordina-
          mento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI
          del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630
          dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche
          internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di
          un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del
          codice penale»;
          c) alla lettera f), dopo le parole: «atti preparatori, obiettivamente rilevanti,» sono inse-
          rite le seguenti: «ovvero esecutivi»;
          d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
          «i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 640-bis o del delitto di cui all’arti-
          colo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli
          articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
          320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
          i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale».

          Art. 2. Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali

          1.  All’articolo  5  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, le parole: «lettera c) e lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere
          c), i), i-bis) e i-ter)», dopo le parole: «sono attribuite» è inserita la seguente: «anche»
          e dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «previo coordinamen-


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