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LEGISLAZIONE
to con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle
sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la
persona dimora, previsti dal comma 2-sexies dell’articolo 7-bis dell’ordinamento giudi-
ziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di
Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata pres-
so la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di preven-
zione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel corrispon-
dente circondario».
2. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito
dal seguente:
«2. Salvi i casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale
può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno
in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più
regioni».
3. All’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della
proposta. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che
il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta.
2. Il presidente fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima
della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se
l’interessato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio»;
b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico
ministero. Gli altri destinatari dell’avviso sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è
detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempe-
stiva richiesta, la partecipazione all’udienza è assicurata a distanza mediante collega-
mento audiovisivo ai sensi dell’articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la pre-
senza della parte. Il presidente dispone altresì la traduzione dell’interessato detenuto
o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei.
4-bis. Il tribunale, dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette
le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue»;
c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L’udienza è rinviata anche
se sussiste un legittimo impedimento del difensore»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ove l’interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il
presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere»;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
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