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LEGISLAZIONE


             to con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;
             b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
             «4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle
             sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la
             persona dimora, previsti dal comma 2-sexies dell’articolo 7-bis dell’ordinamento giudi-
             ziario,  di  cui  al  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12.  Limitatamente  ai  tribunali  di
             Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata pres-
             so la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di preven-
             zione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel corrispon-
             dente circondario».
             2. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito
             dal seguente:
             «2. Salvi i casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale
             può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno
             in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più
             regioni».
             3.  All’articolo  7  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono  apportate  le
             seguenti modificazioni:
             a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
             «1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della
             proposta. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che
             il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta.
             2. Il presidente fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
             interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima
             della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se
             l’interessato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio»;
             b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
             «4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico
             ministero. Gli altri destinatari dell’avviso sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è
             detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempe-
             stiva richiesta, la partecipazione all’udienza è assicurata a distanza mediante collega-
             mento audiovisivo ai sensi dell’articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di
             attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al
             decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la pre-
             senza della parte. Il presidente dispone altresì la traduzione dell’interessato detenuto
             o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei.
             4-bis. Il tribunale, dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette
             le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue»;
             c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L’udienza è rinviata anche
             se sussiste un legittimo impedimento del difensore»;
             d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
             «6. Ove l’interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il
             presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere»;
            e) il comma 8 è sostituito dal seguente:


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