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GAZZETTA UFFICIALE
2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «ove
ritenuto opportuno, dell’ufficiale giudiziario»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell’articolo 35, comma 1, sentito l’am-
ministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili
occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al seque-
stro, mediante l’ausilio della forza pubblica».
6. All’articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di
sospensione previste dall’articolo 24, comma 2».
7. All’articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4 è sostitui-
to dal seguente:
«4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o perso-
nali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre
l’ipotesi di cui all’articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le dispo-
sizioni di cui al titolo IV del presente libro».
8. All’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui con-
fronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che
risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il
proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il dena-
ro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale. Se il tribunale
non dispone la confisca, può applicare anche d’ufficio le misure di cui agli articoli 34 e
34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.
1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina
la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e
seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni
sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda
ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto
che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in posses-
so dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o
compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato
con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti,
si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare,
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