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GAZZETTA UFFICIALE


          2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «ove
          ritenuto opportuno, dell’ufficiale giudiziario»;
          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
          «2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell’articolo 35, comma 1, sentito l’am-
          ministratore  giudiziario,  valutate  le  circostanze,  ordina  lo  sgombero  degli  immobili
          occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al seque-
          stro, mediante l’ausilio della forza pubblica».
          6. All’articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
          «2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di
          sospensione previste dall’articolo 24, comma 2».
          7. All’articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4 è sostitui-
          to dal seguente:
          «4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o perso-
          nali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre
          l’ipotesi di cui all’articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le dispo-
          sizioni di cui al titolo IV del presente libro».
          8. All’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
          «1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui con-
          fronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di
          cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la
          disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai
          fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che
          risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il
          proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il dena-
          ro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale. Se il tribunale
          non dispone la confisca, può applicare anche d’ufficio le misure di cui agli articoli 34 e
          34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.
          1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina
          la  confisca  anche  dei  relativi  beni  costituiti  in  azienda  ai  sensi  degli  articoli  2555  e
          seguenti  del  codice  civile.  Nel  decreto  di  confisca  avente  ad  oggetto  partecipazioni
          sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda
          ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»;
          b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
          «2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto
          che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in posses-
          so dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o
          compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato
          con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti,
          si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare,


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