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LEGISLAZIONE
b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti
dell’amministratore giudiziario;
c) di informare preventivamente l’amministratore giudiziario circa eventuali forme di
finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli arti-
coli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifica-
zioni;
e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio
di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.
4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale
può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici
dell’impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e inter-
mediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute
utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricor-
rano i presupposti di cui al comma 1 dell’articolo 34, il tribunale può disporre l’ammini-
strazione giudiziaria dell’impresa.
5. Il titolare dell’attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istan-
za di revoca. In tal caso il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del-
l’istanza e provvede nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale.
All’udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l’am-
ministratore giudiziario.
6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 84,
comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefet-
to, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applica-
zione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il
tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati,
nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta,
ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione
dell’amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano
i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.
7. Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o
il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di
cui all’articolo 94».
Art. 12. Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale
1. Al titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il capo V
è aggiunto il seguente:
«CAPO V-BIS.
Trattazione prioritaria del procedimento
Art. 34-ter. (Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale). - 1. E’
assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16
e seguenti del presente decreto.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi
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