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LEGISLAZIONE


             b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti
             dell’amministratore giudiziario;
             c)  di  informare  preventivamente  l’amministratore  giudiziario  circa  eventuali  forme  di
             finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
             d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli arti-
             coli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifica-
             zioni;
             e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio
             di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.
             4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale
             può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici
             dell’impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e inter-
             mediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute
             utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricor-
             rano i presupposti di cui al comma 1 dell’articolo 34, il tribunale può disporre l’ammini-
             strazione giudiziaria dell’impresa.
             5. Il titolare dell’attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istan-
             za di revoca. In tal caso il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del-
             l’istanza e provvede nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale.
             All’udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l’am-
             ministratore giudiziario.
             6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 84,
             comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefet-
             to, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applica-
             zione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il
             tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati,
             nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta,
             ove  ne  ricorrano  i  presupposti;  successivamente,  anche  sulla  base  della  relazione
             dell’amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano
             i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.
             7. Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o
             il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di
             cui all’articolo 94».

             Art. 12. Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale

             1. Al titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il capo V
             è aggiunto il seguente:
             «CAPO V-BIS.
             Trattazione prioritaria del procedimento
             Art. 34-ter. (Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale). - 1. E’
             assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16
             e seguenti del presente decreto.
             2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi


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