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GAZZETTA UFFICIALE
di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la prove-
nienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o
avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso
il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto
che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale»;
b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi
previsti dal comma 1»;
2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;
3) dopo le parole: «altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;
d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;
e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni seque-
strati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del seque-
stro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si appli-
cano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo,
nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai
delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e con-
fiscati alla criminalità organizzata coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e
nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla
corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento,
amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offe-
sa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno»;
f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
«4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali
o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l’imputato risulti avere la
disponibilità a qualsiasi titolo.
4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2-ter, dopo l’ir-
revocabilità della sentenza, è il giudice di cui all’articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice
di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca pro-
posta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall’articolo 667, comma 4,
del codice di procedura penale. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.
4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si
applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giu-
dice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o
per amnistia, decidendo sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accerta-
mento della responsabilità dell’imputato.
4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con
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