Page 213 - Rassegna 2017-4_4
P. 213

GAZZETTA UFFICIALE


          di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del
          denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la prove-
          nienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o
          avere  la  disponibilità  a  qualsiasi  titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio  reddito,
          dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso
          il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto
          che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale»;
          b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
          c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi
          previsti dal comma 1»;
          2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;
          3) dopo le parole: «altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;
          d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;
          e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
          «4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni seque-
          strati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del seque-
          stro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si appli-
          cano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo,
          nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai
          delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi
          l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e con-
          fiscati alla criminalità organizzata coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e
          nella  custodia  dei  beni  sequestrati,  fino  al  provvedimento  di  confisca  emesso  dalla
          corte  di  appello  nei  procedimenti  penali  e,  successivamente  a  tale  provvedimento,
          amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al
          decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offe-
          sa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno»;
          f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
          «4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali
          o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l’imputato risulti avere la
          disponibilità a qualsiasi titolo.
          4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2-ter, dopo l’ir-
          revocabilità della sentenza, è il giudice di cui all’articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice
          di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca pro-
          posta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall’articolo 667, comma 4,
          del codice di procedura penale. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro
          trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.
          4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si
          applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giu-
          dice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o
          per amnistia, decidendo sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accerta-
          mento della responsabilità dell’imputato.
          4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con


                                                                                   211
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218