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GAZZETTA UFFICIALE


          butiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, con-
          vertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla
          medesima  data,  non  siano  opponibili  nei  confronti  dell’amministrazione  giudiziaria
          dell’azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per
          condotte anteriori al provvedimento di sequestro.
          4. All’attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l’anno
          2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e for-
          mazione  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
          5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica
          che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
          Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono
          resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adot-
          tato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza
          del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest’ultimo termine
          è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con
          eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
          di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili
          finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmis-
          sione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

          Capo VII - Disposizioni di attuazione e transitorie [... OMISSIS…]






























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