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LEGISLAZIONE


             d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei con-
             fronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o
             colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
             2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le
             segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del
             lavoro,  per  i  provvedimenti  di  propria  competenza,  oltre  che  dal  segnalante,  anche
             dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
             2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.
             Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile,
             nonché  qualsiasi  altra  misura  ritorsiva  o  discriminatoria  adottata  nei  confronti  del
             segnalante. E’ onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione
             di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposi-
             zione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indi-
             retti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimo-
             strare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».

             Art. 3. Integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale,
             scientifico e industriale

             1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’ar-
             ticolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto
             legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimen-
             to dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla pre-
             venzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione
             di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice
             penale e all’articolo 2105 del codice civile.
             2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto
             professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rap-
             porto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisi-
             ca interessata.
             3.  Quando  notizie  e  documenti  che  sono  comunicati  all’organo  deputato  a  riceverli
             siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del
             relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità del-
             l’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comu-
             nicazione specificamente predisposto a tal fine.
             La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
             degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
             varla e di farla osservare come legge dello Stato.

             Lavori preparatori

             Camera dei deputati (atto n. 3365):
             -  Presentata dall’on. Francesca BUSINAROLO ed altri il 15 ottobre 2015;
             -  Assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato), in


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