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LEGISLAZIONE
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei con-
fronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o
colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le
segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del
lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche
dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.
Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile,
nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del
segnalante. E’ onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione
di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposi-
zione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indi-
retti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimo-
strare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».
Art. 3. Integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale,
scientifico e industriale
1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’ar-
ticolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimen-
to dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla pre-
venzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione
di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice
penale e all’articolo 2105 del codice civile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto
professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rap-
porto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisi-
ca interessata.
3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli
siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del
relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità del-
l’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comu-
nicazione specificamente predisposto a tal fine.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varla e di farla osservare come legge dello Stato.
Lavori preparatori
Camera dei deputati (atto n. 3365):
- Presentata dall’on. Francesca BUSINAROLO ed altri il 15 ottobre 2015;
- Assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato), in
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