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GAZZETTA UFFICIALE


          degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1º
          gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con
          le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio
          2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione
          dell’articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione
          prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o
          regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del
          fondo di cui all’articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è
          incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Le assunzioni di cui al pre-
          sente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.
          10-ter. All’articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apporta-
          te, nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma, le seguenti modificazioni:
          a)  al  primo  periodo,  le  parole:  “data  del  31  dicembre  2012”  sono  sostituite  dalle
          seguenti: “data del 31 ottobre 2017”;
          b) al primo periodo, le parole: “adottati entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle
          seguenti: “adottati entro il 31 dicembre 2017”.
          10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere
          dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo
          di cui all’articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
          10-quinquies.  Dopo  l’articolo  1917  del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, è inserito il seguente:
          “Art. 1917-bis. (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli). - 1. A far
          data dall’entrata in vigore dei decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, il perso-
          nale militare iscritto ai fondi di cui all’articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al
          nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di prove-
          nienza. L’intero importo dei contributi versati è trasferito al pertinente fondo di destina-
          zione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell’indennità supplementare è riconosciuto
          computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli”.
          10-sexies.  Le  risorse  di  cui  all’articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27  febbraio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, riferite all’anno 2017 e non utilizzate per le finalità ivi
          previste, già destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego ai sensi del
          predetto articolo 1, comma 1, lettera b), sono destinate ad incrementare le risorse per
          il pagamento del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro
          straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri,
          del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in
          occasione degli eventi G7 svoltisi durante l’anno 2017».












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