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GAZZETTA UFFICIALE
5. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee
guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le
linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso
a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per
il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
6. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione
di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli
enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al
responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la
gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui
al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del
responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al
responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC
determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o
dell’ente cui si riferisce la segnalazione.
7. E’ a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare
che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono
motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi
adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto
di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata,
anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati
di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al
comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa
grave».
Art. 2. Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti:
«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere
a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di con-
dotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi
e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui
siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la
riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità infor-
matiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segna-
lante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
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