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GAZZETTA UFFICIALE


          5. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee
          guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le
          linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso
          a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per
          il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
          6. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione
          di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli
          enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al
          responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da
          5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la
          gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui
          al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da
          10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del
          responsabile  di  attività  di  verifica  e  analisi  delle  segnalazioni  ricevute,  si  applica  al
          responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC
          determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o
          dell’ente cui si riferisce la segnalazione.
          7. E’ a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare
          che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono
          motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi
          adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli.
          8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto
          di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
          9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata,
          anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati
          di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al
          comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa
          grave».

          Art. 2. Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

          1. All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono
          inseriti i seguenti:
          «2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
          a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere
          a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di con-
          dotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi
          e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui
          siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la
          riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
          b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità infor-
          matiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
          c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segna-
          lante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;


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