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LEGISLAZIONE
Legge 30 novembre 2017, n. 179
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI
SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL’AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 14 dicembre 2017)
Art. 1. Modifica dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti
1. L’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal
seguente:
«Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipen-
dente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticor-
ruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, con-
dotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non
può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misu-
ra organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro deter-
minata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo perio-
do, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione
nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di
garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di
cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di
un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai
collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione pubblica.
3. L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento
penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal-
l’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla
Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della
fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non
può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla
stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la
conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato,
la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza
di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
4. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
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