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LEGISLAZIONE


                                    Legge 30 novembre 2017, n. 179
             DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI
             SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL’AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO
                        (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 14 dicembre 2017)

             Art. 1. Modifica dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
             materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti

             1.  L’articolo  54-bis  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  è  sostituito  dal
             seguente:
             «Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipen-
             dente  che,  nell’interesse  dell’integrità  della  pubblica  amministrazione,  segnala  al
             responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1,
             comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticor-
             ruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, con-
             dotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non
             può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misu-
             ra organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro deter-
             minata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo perio-
             do, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o
             dalle  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  nell’amministrazione
             nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della
             funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  o  gli  altri  organismi  di
             garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
             2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle
             amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di
             cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di
             un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del
             codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai
             collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
             dell’amministrazione pubblica.
             3.  L’identità  del  segnalante  non  può  essere  rivelata.  Nell’ambito  del  procedimento
             penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal-
             l’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla
             Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della
             fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non
             può  essere  rivelata,  ove  la  contestazione  dell’addebito  disciplinare  sia  fondata  su
             accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla
             stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la
             conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato,
             la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza
             di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
             4.  La  segnalazione  è  sottratta  all’accesso  previsto  dagli  articoli  22  e  seguenti  della
             legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


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