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LEGISLAZIONE


                                     Legge 4 dicembre 2017, n. 172
             CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148,
             RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI. MODIFICA
             ALLA DISCIPLINA DELL’ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE
                     (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 284 del 5 dicembre 2017)

             ESTRATTO

             All’articolo 7:

             dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
             «4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:
             a)  l’Arma  dei  carabinieri  è  autorizzata  all’assunzione  di  personale  operaio  a  tempo
             indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di
             personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l’anno 2018, 30 unità per l’anno 2019
             e 30 unità per l’anno 2020. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa
             di 1,4 milioni di euro per l’anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3,2 milio-
             ni di euro a decorrere dall’anno 2020. Ai predetti oneri si provvede, quanto a 1,4 milioni
             di euro per l’anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante
             corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
             corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2017-2019,  nell’ambito  del  programma
             “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione
             del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’ac-
             cantonamento relativo al medesimo Ministero;
             b) all’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1 è inse-
             rito il seguente:
             “1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all’incarico, ove esistenti nelle strutture in uso
             all’Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all’articolo 7 del presente decreto, sono
             attribuiti al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigen-
             ze.  Possono  essere  concessi  temporaneamente,  qualora  disponibili,  al  personale
             assunto  a  tempo  indeterminato  di  cui  alla  legge  5  aprile  1985,  n.  124,  addetto  alle
             medesime strutture”.
             4-ter. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al per-
             sonale di cui all’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
             n. 574, è riservata un’aliquota di posti pari all’1 per cento, con arrotondamento all’unità
             superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun
             ruolo, dalle rispettive Forze di polizia»;
             dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
             «10-bis. L’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla
             legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio con-
             tinuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle
             dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati
             esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in
             conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari


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