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LEGISLAZIONE
Legge 4 dicembre 2017, n. 172
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148,
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI. MODIFICA
ALLA DISCIPLINA DELL’ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 284 del 5 dicembre 2017)
ESTRATTO
All’articolo 7:
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:
a) l’Arma dei carabinieri è autorizzata all’assunzione di personale operaio a tempo
indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di
personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l’anno 2018, 30 unità per l’anno 2019
e 30 unità per l’anno 2020. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa
di 1,4 milioni di euro per l’anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3,2 milio-
ni di euro a decorrere dall’anno 2020. Ai predetti oneri si provvede, quanto a 1,4 milioni
di euro per l’anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma
“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) all’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1 è inse-
rito il seguente:
“1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all’incarico, ove esistenti nelle strutture in uso
all’Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all’articolo 7 del presente decreto, sono
attribuiti al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigen-
ze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, al personale
assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle
medesime strutture”.
4-ter. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al per-
sonale di cui all’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, è riservata un’aliquota di posti pari all’1 per cento, con arrotondamento all’unità
superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun
ruolo, dalle rispettive Forze di polizia»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. L’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla
legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio con-
tinuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle
dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati
esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in
conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari
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