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GAZZETTA UFFICIALE


          tuiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pub-
          blico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni pre-
          viste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i prov-
          vedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni
          previste dall’articolo 27.
          7.  Quando  vi  sia  concreto  pericolo  che  i  beni  sottoposti  al  provvedimento  di  cui  al
          comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere
          che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l’impiego, i soggetti di cui
          all’articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in
          quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto
          sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».

          Art. 11. Controllo giudiziario delle aziende

          1. Al capo V del titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo
          l’articolo 34è aggiunto il seguente:
          «Art. 34-bis. (Controllo giudiziario delle aziende). - 1. Quando l’agevolazione prevista
          dal comma 1 dell’articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d’ufficio, il
          controllo  giudiziario  delle  attività  economiche  e  delle  aziende  di  cui  al  medesimo
          comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo con-
          creto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività.
          2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno
          e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:
          a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l’uso o l’amministrazione dei beni e delle
          aziende di cui al comma 1 l’obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tri-
          butaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta
          di  residenti  all’estero,  ovvero  della  sede  legale  se  si  tratta  di  un’impresa,  gli  atti  di
          disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli
          incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti
          o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore supe-
          riore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volu-
          me d’affari dell’impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compi-
          mento dell’atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere
          nell’anno precedente;
          b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce perio-
          dicamente, almeno bi-mestralmente, gli esiti dell’attività di controllo al giudice delegato
          e al pubblico ministero.
          3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti
          dell’amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l’obbli-
          go:
          a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l’oggetto sociale e
          la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non com-
          piere fusioni o altre trasformazioni, senza l’autorizzazione da parte del giudice delega-
          to;


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