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GAZZETTA UFFICIALE
tuiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pub-
blico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni pre-
viste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i prov-
vedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 27.
7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al
comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere
che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l’impiego, i soggetti di cui
all’articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in
quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto
sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».
Art. 11. Controllo giudiziario delle aziende
1. Al capo V del titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo
l’articolo 34è aggiunto il seguente:
«Art. 34-bis. (Controllo giudiziario delle aziende). - 1. Quando l’agevolazione prevista
dal comma 1 dell’articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d’ufficio, il
controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo
comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo con-
creto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività.
2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno
e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:
a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l’uso o l’amministrazione dei beni e delle
aziende di cui al comma 1 l’obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tri-
butaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta
di residenti all’estero, ovvero della sede legale se si tratta di un’impresa, gli atti di
disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli
incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti
o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore supe-
riore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volu-
me d’affari dell’impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compi-
mento dell’atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere
nell’anno precedente;
b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce perio-
dicamente, almeno bi-mestralmente, gli esiti dell’attività di controllo al giudice delegato
e al pubblico ministero.
3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti
dell’amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l’obbli-
go:
a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l’oggetto sociale e
la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non com-
piere fusioni o altre trasformazioni, senza l’autorizzazione da parte del giudice delega-
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