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GAZZETTA UFFICIALE


          necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui
          al  comma  1  e  il  rispetto  dei  termini  previsti.  I  provvedimenti  sono  tempestivamente
          comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigen-
          te dell’ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magi-
          stratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla
          durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero
          della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla
          trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al
          comma 1. In sede di comunicazioni sull’amministrazione della giustizia, ai sensi dell’ar-
          ticolo 86 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
          successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla
          trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

          Capo III -  Amministrazione,  gestione  e  destinazione di beni sequestrati  e  confiscati
          [...OMISSIS…]

          Capo IV - Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali [...OMISSIS…]

          Capo V -  Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-
          strati e confiscati alla criminalità organizzata [... OMISSIS…]

          Capo VI - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione
          complementare. Deleghe al governo per la disciplina del regime di incompatibilità rela-
          tivo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del
          lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

          Art. 30. Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e tran-
          sitorie del codice di procedura penale e all’articolo 25-duodecies del decreto legislativo
          8 giugno 2001, n. 231

          1. All’articolo 640-bis del codice penale, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite
          dalle seguenti: «da due a sette anni».
          2. All’articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codi-
          ce di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono appor-
          tate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965,
          n. 575» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 35 del codice di cui al decreto legi-
          slativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni»;
          b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
          «1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini
          della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
          1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il pro-
          cedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di prov-


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