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GAZZETTA UFFICIALE


          decreto stesso è comunicato all’interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del
          presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decre-
          to con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

          Capo II - Misure di prevenzione patrimoniali

          Art. 5. Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali

          1. All’articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
          «1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 16 possono essere proposte dal pro-
          curatore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la
          persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal diret-
          tore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui
          al presente titolo»;
          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
          «2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le
          competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo
          del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel
          cui  circondario  dimora  la  persona,  previo  coordinamento  con  il  procuratore  della
          Repubblica  presso  il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto.  Nei  medesimi  casi,  nelle
          udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione, le fun-
          zioni  di  pubblico  ministero  possono  essere  esercitate  anche  dal  procuratore  della
          Repubblica presso il tribunale competente»;
          c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
          «3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto,
          attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione inve-
          stigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo,
          cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri pro-
          cedimenti.  A  tal  fine,  il  questore  territorialmente  competente  e  il  direttore  della
          Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
          a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei
          cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall’articolo
          19;
          b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso
          il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;
          c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica pres-
          so il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presenta-
          zione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l’inammissibilità della propo-
          sta;
          d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
          distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l’esercizio dell’azione di
          prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall’adozione dello stesso».


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