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GAZZETTA UFFICIALE
decreto stesso è comunicato all’interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del
presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decre-
to con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».
Capo II - Misure di prevenzione patrimoniali
Art. 5. Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 16 possono essere proposte dal pro-
curatore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la
persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal diret-
tore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui
al presente titolo»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le
competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo
del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel
cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle
udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione, le fun-
zioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto,
attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione inve-
stigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo,
cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri pro-
cedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della
Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei
cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall’articolo
19;
b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso
il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;
c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica pres-
so il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presenta-
zione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l’inammissibilità della propo-
sta;
d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l’esercizio dell’azione di
prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall’adozione dello stesso».
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