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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
ti e impossibili da verificare, postulanti una scelta - quella di pernottare e con-
sumare i pasti nel luogo del servizio comandato, sostenendone i relativi costi,
in ipotesi superiori all’importo giornaliero di 110 euro liquidato in via forfetaria -
diversa da quella in concreto operata dall’imputato di fare quotidiano rientro
nella propria residenza familiare».
Come si vede, le posizioni in sede di legittimità relativamente alla questione
in esame non risultano univoche, essendo state adottate per casi analoghi deter-
minazioni diverse: secondo due decisioni la verifica della sussistenza di un danno
per l’Amministrazione Militare andava effettuata tutta nell’ambito del trattamen-
to di missione forfetario e, secondo altre due pronunce, il medesimo riscontro
era da incentrare sul raffronto con il trattamento di missione ordinario. Questa
la situazione dal punto di vista degli arresti giurisprudenziali in materia, che non
consente, allo stato, l’individuazione di un indirizzo dominante .
(9)
Da ultimo va ricordato che non è di poca portata anche il correlato aspet-
to del rilievo penale delle false attestazioni apposte dal militare nel Quadro C
del foglio di viaggio, costituenti il nucleo essenziale degli artifici e raggiri inte-
granti la truffa in danno dell’Amministrazione Militare.
Anche su tale aspetto si è accesa in sede processuale un’articolata dialet-
tica circa l’individuazione della disposizione penale applicabile, che ha visto
contrapposte la tesi di chi ravvisa gli estremi del reato di cui falso di cui all’art.
220 c.p.m.p. e quella di coloro che, obiettando che detto reato militare sanzio-
na soltanto il falso materiale e non anche quello ideologico, ritengono integra-
to un reato comune (quello previsto dall’art. 480 c.p. - Falsità ideologica com-
messa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative ,
(10)
ovvero dell’art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pub-
blico).
(9) - Per completezza di informazione va evidenziato che il criterio del raffronto con il trattamen-
to di missione ordinario è stato seguito dalla Corte Militare di Appello anche in un’altra
recente decisione, relativa a un caso analogo a quelli sopra descritti (sent. n. 101/2016), con-
fermata dalla Corte di cassazione (Cass., Sez. 1, sent. n. 53607/2017 del 27 settembre 2017
- dep. 27 novembre 2017), anche se i giudici di legittimità in motivazione non si sono speci-
ficamente intrattenuti sul punto).
(10) - In tal senso Cass., Sez. 1, sent. n. 47926/2017 del 24 agosto 2017 (dep. 18 ottobre 2017) e
Cass., Sez. 1, sent. n. 53607/2017, cit.
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