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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI DI TRUFFA
          MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE: UN PROBLEMA CHE ATTENDE SOLUZIONI


          l’Amministrazione militare, secondo il limite massimo di spesa consentita per i
          pasti e di ore di missione indennizzabili) e le relative risultanze erano state, poi,
          confrontate con quanto percepito dall’imputato sulla base del trattamento for-
          fetario. Da tale riscontro era emerso che, per ciascuna delle missioni per le quali
          vi era stata affermazione di penale responsabilità, il militare avrebbe avuto dirit-
          to a somme di importo superiore a quello ricevuto con il trattamento forfetario.
          Di qui la pronuncia assolutoria.
               Avverso questa (terza) sentenza di secondo grado proponevano nuova-
          mente ricorso per cassazione sia l’imputato, sia il Procuratore Generale Militare.
               Il ricorso dell’imputato, ritenuto inammissibile dalla Corte di cassazione
          perché manifestamente infondato, era, incentrato, in verità, su questioni non
          direttamente attinente ai profili che qui ci occupano, ma relative ad altro profilo
          dell’addebito di truffa (quello della liquidazione delle spese di viaggio per le
          missioni in questione, per le quali vi era stata condanna definitiva già con la
          prima sentenza di appello).
               Secondo  il  ricorso  del  Procuratore  Generale  Militare,  invece,  la  Corte
          Militare di Appello aveva erroneamente applicato le regole ermeneutiche indi-
          cate  dalla  Corte  di  cassazione  nella  sentenza  di  annullamento  con  rinvio.  Si
          obiettava, in particolare, che il metodo di calcolo adottato nella decisione impu-
          gnata costituisse la riproposizione di quello all’epoca operato dall’Autorità mili-
          tare al momento dell’autorizzazione per le missioni in questione del regime for-
          fetario, prescelto proprio per la sua maggiore economicità, e che il maggior
          costo in astratto della missione in regime ordinario, rispetto a quello forfetario
          liquidato al militare, costituisse un dato pacifico e scontato, presente in atti sin
          dall’inizio del processo e anche più volte evidenziato dai giudici di merito, sic-
          ché doveva ritenersi inverosimile che la Cassazione avesse per due volte rinviato
          il processo alla Corte territoriale con lo specifico incarico di effettuare un cal-
          colo che in realtà era già ampiamente acquisito.
               Sottolineava,  ancora,  il  ricorrente  che,  aderendo  all’impostazione  della
          decisione impugnata, si perverrebbe all’incongrua conclusione che qualunque
          condotta truffaldina posta in essere dal militare nel contesto di una missione
          liquidata in regime forfetario dovrebbe ritenersi, comunque, penalmente lecita,
          in  quanto  mancherebbe  sempre  il  pregiudizio  economico  per


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