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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI DI TRUFFA
MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE: UN PROBLEMA CHE ATTENDE SOLUZIONI
l’Amministrazione militare, secondo il limite massimo di spesa consentita per i
pasti e di ore di missione indennizzabili) e le relative risultanze erano state, poi,
confrontate con quanto percepito dall’imputato sulla base del trattamento for-
fetario. Da tale riscontro era emerso che, per ciascuna delle missioni per le quali
vi era stata affermazione di penale responsabilità, il militare avrebbe avuto dirit-
to a somme di importo superiore a quello ricevuto con il trattamento forfetario.
Di qui la pronuncia assolutoria.
Avverso questa (terza) sentenza di secondo grado proponevano nuova-
mente ricorso per cassazione sia l’imputato, sia il Procuratore Generale Militare.
Il ricorso dell’imputato, ritenuto inammissibile dalla Corte di cassazione
perché manifestamente infondato, era, incentrato, in verità, su questioni non
direttamente attinente ai profili che qui ci occupano, ma relative ad altro profilo
dell’addebito di truffa (quello della liquidazione delle spese di viaggio per le
missioni in questione, per le quali vi era stata condanna definitiva già con la
prima sentenza di appello).
Secondo il ricorso del Procuratore Generale Militare, invece, la Corte
Militare di Appello aveva erroneamente applicato le regole ermeneutiche indi-
cate dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio. Si
obiettava, in particolare, che il metodo di calcolo adottato nella decisione impu-
gnata costituisse la riproposizione di quello all’epoca operato dall’Autorità mili-
tare al momento dell’autorizzazione per le missioni in questione del regime for-
fetario, prescelto proprio per la sua maggiore economicità, e che il maggior
costo in astratto della missione in regime ordinario, rispetto a quello forfetario
liquidato al militare, costituisse un dato pacifico e scontato, presente in atti sin
dall’inizio del processo e anche più volte evidenziato dai giudici di merito, sic-
ché doveva ritenersi inverosimile che la Cassazione avesse per due volte rinviato
il processo alla Corte territoriale con lo specifico incarico di effettuare un cal-
colo che in realtà era già ampiamente acquisito.
Sottolineava, ancora, il ricorrente che, aderendo all’impostazione della
decisione impugnata, si perverrebbe all’incongrua conclusione che qualunque
condotta truffaldina posta in essere dal militare nel contesto di una missione
liquidata in regime forfetario dovrebbe ritenersi, comunque, penalmente lecita,
in quanto mancherebbe sempre il pregiudizio economico per
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