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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI DI TRUFFA
MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE: UN PROBLEMA CHE ATTENDE SOLUZIONI
essendo stato accertato che l’imputato aveva fatto quotidiano rientro per la
notte nella propria residenza, raggiungendo di nuovo la sede della missione il
giorno successivo».
Secondo i giudici di legittimità, con il suo motivo di doglianza il ricorrente
aveva sollecitato alla Corte una diversa lettura, interpretativa e applicativa, del
principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, rispetto a quella
operata dal giudice di rinvio, risolvendosi sostanzialmente in una censura di
merito, non sindacabile in sede di legittimità, mentre il ragionamento logico e la
soluzione interpretativa seguiti dalla Corte Militare di Appello per escludere la
sussistenza del danno economico necessario per l’integrazione della truffa non
risultavano incompatibili con il principio e con i criteri-guida affermati dalla
sentenza di annullamento.
Come si può rilevare da quanto sin qui illustrato, la questione giuridica che
è sullo sfondo del travagliato iter processuale sopra descritto è alquanto singo-
lare. In effetti, la particolarità è determinata dall’originale criterio adottato dalla
Corte di cassazione per l’individuazione della sussistenza, nei casi in esame, del
danno economico per la Amministrazione militare. In proposito, si deve rico-
noscere nel ricorso per cassazione presentato da ultimo dal Procuratore
Generale Militare presso la Corte Militare d’Appello era stato sottolineato un
profilo più che meritevole di attenzione, in quanto incentrato su un dato di fatto
inconfutabile, rimasto sullo sfondo delle decisioni dei giudici di legittimità, cioè
la maggior convenienza del regime forfetario rispetto a quello ordinario.
Va detto che la considerazione non è di poco momento, anche se poi il
Procuratore Generale Militare dall’assunto ha tratto conclusioni che si sono
scontrate con l’affermazione della Corte di cassazione circa la necessità di pren-
dere a riferimento, come momento iniziale della missione, il giorno precedente
a quello di svolgimento dell’attività come si è diffusamente illustrato sopra (e
non, come sostenuto nel ricorso, il momento di effettiva partenza accertato
attraverso i riscontri con i tabulati telefonici e con esclusione dei rientri al domi-
cilio). A tal proposito si deve sottolineare, come già osservato sopra, che nelle
prime decisioni annullate dalla Corte di cassazione, i giudici di secondo grado
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avevano verificato la sussistenza di un danno economico apprezzabile muoven-
(7) - Sentenze n. 65/2013 e n. 67/2013.
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