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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI DI TRUFFA
          MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE: UN PROBLEMA CHE ATTENDE SOLUZIONI


          essendo  stato  accertato  che  l’imputato  aveva  fatto  quotidiano  rientro  per  la
          notte nella propria residenza, raggiungendo di nuovo la sede della missione il
          giorno successivo».
               Secondo i giudici di legittimità, con il suo motivo di doglianza il ricorrente
          aveva sollecitato alla Corte una diversa lettura, interpretativa e applicativa, del
          principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, rispetto a quella
          operata dal giudice di rinvio, risolvendosi sostanzialmente in una censura di
          merito, non sindacabile in sede di legittimità, mentre il ragionamento logico e la
          soluzione interpretativa seguiti dalla Corte Militare di Appello per escludere la
          sussistenza del danno economico necessario per l’integrazione della truffa non
          risultavano incompatibili con il principio e con i criteri-guida affermati dalla
          sentenza di annullamento.
               Come si può rilevare da quanto sin qui illustrato, la questione giuridica che
          è sullo sfondo del travagliato iter processuale sopra descritto è alquanto singo-
          lare. In effetti, la particolarità è determinata dall’originale criterio adottato dalla
          Corte di cassazione per l’individuazione della sussistenza, nei casi in esame, del
          danno economico per la Amministrazione militare. In proposito, si deve rico-
          noscere  nel  ricorso  per  cassazione  presentato  da  ultimo  dal  Procuratore
          Generale Militare presso la Corte Militare d’Appello era stato sottolineato un
          profilo più che meritevole di attenzione, in quanto incentrato su un dato di fatto
          inconfutabile, rimasto sullo sfondo delle decisioni dei giudici di legittimità, cioè
          la maggior convenienza del regime forfetario rispetto a quello ordinario.
               Va detto che la considerazione non è di poco momento, anche se poi il
          Procuratore Generale Militare dall’assunto ha tratto conclusioni che si sono
          scontrate con l’affermazione della Corte di cassazione circa la necessità di pren-
          dere a riferimento, come momento iniziale della missione, il giorno precedente
          a quello di svolgimento dell’attività come si è diffusamente illustrato sopra (e
          non, come sostenuto nel ricorso, il momento di effettiva partenza accertato
          attraverso i riscontri con i tabulati telefonici e con esclusione dei rientri al domi-
          cilio). A tal proposito si deve sottolineare, come già osservato sopra, che nelle
          prime decisioni annullate dalla Corte di cassazione, i giudici di secondo grado
                         (7)
          avevano verificato la sussistenza di un danno economico apprezzabile muoven-

          (7) - Sentenze n. 65/2013 e n. 67/2013.

                                                                                  189
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