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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  Tuttavia,  l’Ufficio  Amministrativo,  al  momento  della  contabilizzazione,
             aveva riconosciuto la corresponsione della indennità forfetaria facendo affida-
             mento sulla veridicità dei dati del foglio di viaggio compilato dall’interessato
             relativamente alla durata del servizio, con specifica indicazione del termine ini-
             ziale e finale.
                  Il Tribunale Militare era pervenuto all’affermazione di penale responsabi-
             lità, ritenendo la fondatezza dell’imputazione, ancorando la decisione ad alcuni
             punti fermi, individuati nell’obbligo dell’interessato di riportare nell’apposito
             Quadro C del foglio di viaggio i dati relativi al servizio svolto, nel fatto che il
             giorno e l’ora di inizio del viaggio solitamente coincidono con quelli indicati
             dall’Autorità che ha rilasciato il foglio di viaggio, che il giorno e l’ora di arrivo
             e di partenza devono essere quelli di arrivo nella sede di missione e di partenza
             dalla stessa e che il giorno e l’ora di rientro in sede devono corrispondere con
             quello di effettivo termine della missione.
                  A  seguito  di  appello  della  difesa  dell’imputato,  la  Corte  Militare  di
             Appello era giunta a conclusioni parzialmente diverse. In particolare, era stato
                    (1)
             osservato in sentenza che con la consegna del foglio di viaggio il militare inviato
             in missione viene “posto in libertà”, in quanto destinato a raggiungere il luogo
             di destinazione con il primo treno utile e che, nel caso in esame, il militare era
             stato inviato in missione il giorno precedente alla prevista attività, in quanto vi
             era l’esigenza di farlo essere presente sul posto di servizio la mattina presto del
             giorno successivo. Avevano, altresì, sottolineato i giudici di secondo grado che
             non appariva possibile sostenere che per il periodo in cui il militare era rimasto
             al domicilio, invece di raggiungere immediatamente la sede di svolgimento della
             missione, l’indennità fosse stata indebitamente ricevuta e che fossero, quindi,
             ravvisabili  profili  di  rilevanza  penale,  ancorati  alla  non  veritiera  attestazione
             dell’orario di inizio della missione apposta dall’interessato sul foglio di viaggio.
                  Al riguardo veniva notato in motivazione che nel caso in cui il militare
             fosse stato comunque presente nella Sede della missione al momento della pre-
             vista attività, sia pure al prezzo di un “sacrificio” organizzativo personale con-
             sistente nella partenza la mattina presto del giorno successivo, non appariva
             possibile ravvisare una condotta dai profili fraudolenti.

             (1) Sentenze n. 65/2013 e n. 67/2013.

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