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IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE


               In questo caso è andata oltre, in quanto non si trattava soltanto di giusti-
          ficare l’esistenza di una fattispecie speciale, ma di giustificare la perdurante sus-
          sistenza di un illecito penale divenuto “esclusivamente militare”, e quindi di giu-
          stificare la previsione come reato, per i militari, di fatti che non sono invece san-
          zionati penalmente se commessi da comuni cittadini. La Corte ha quindi rite-
          nuto, in termini che sono stati comprensibilmente sottoposti a critica, di riaf-
          fermare una “specialità” della normativa penale militare, che dovrebbe essere
          rinvenuta in particolari esigenze del consorzio militare, in relazione al necessa-
          rio rispetto da parte dei militari, anche al di fuori dei luoghi militari e della tutela
          di interessi tipici delle Forze armate, di regole di condotta ispirate (anche) a
          norme di civile convivenza. Tale aspetto, che sembrerebbe in parte rinverdire
          teorie da molti ritenute superate, non deve però essere enfatizzato oltre misura.
               Chi scrive ritiene infatti che la sentenza della Corte costituzionale meriti in
          definitiva di essere condivisa, ma soprattutto perché una delle ragioni che l’han-
          no ispirata è espressamente indicata nella circostanza che “considerazioni di
          fatto, ma non indifferenti ai fini dell’esito di questo giudizio di legittimità costi-
          tuzionale, costringono inoltre a rilevare sia il permanere di episodi di ‘nonni-
          smo’, pur dopo l’eliminazione della leva obbligatoria, sia l’insorgenza di ingiurie
          di natura sessista, a seguito dell’accesso delle donne al servizio militare”.
               È stato giustamente obiettato (11)  che esigenze analoghe di tutela sussistono
          anche negli ambiti in cui si applica la normativa comune, sia quanto alla tutela
          della donna, sia con riguardo a settori, come sanità, scuola, giustizia, in cui pos-
          sono parimenti verificarsi episodi gravi di lesione all’onore e al decoro nei con-
          fronti di soggetti particolarmente vulnerabili.
               Ma  tale  obiezione  non  sembra  dover  necessariamente  comportare  una
          parificazione delle norme penali militari a quelle comuni. Può ritenersi che la
          Corte abbia fatto un implicito riferimento, con la notazione sopra riportata, ad
          una sorta di obbligo costituzionale di tutela penale. Se poi la necessità di una
          tutela penale per la adeguata protezione del bene dell’onore è affermata esplici-
          tamente dalla Corte costituzionale solo per l’ambito militare, non è precluso
          all’interprete sostenere che anche in altri ambiti la rinuncia alla sanzione penale
          può costituire un ostacolo alla protezione di un diritto inviolabile dell’individuo.
          (11) - Cfr. RIVELLO, op. cit., pag. 201.


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