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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  Da questo punto di vista, la parte della sentenza della Corte costituzionale
             ove si legge “l’art. 226 cod. pen. mil. di pace copre anche, ovviamente, i fatti
             d’ingiuria commessi tra militari di pari grado, quando in nessun modo ricolle-
             gabili all’area degli interessi connessi al servizio e alla disciplina”, sembra trava-
             licare il pensiero della Corte, meglio espresso in altri passaggi della sentenza, ad
             esempio dove si afferma che “i fatti di ingiuria commessi tra militari di grado
             diverso non integrano i reati di cui agli artt. 189 e 196 cod. pen. mil. di pace
             allorché risultino collegati in modo del tutto estrinseco all’area degli interessi
             connessi al servizio e alla disciplina militare”.
                  Non si pensi che si voglia eccedere nel sottilizzare su questioni apparen-
             temente nominalistiche: mentre il collegamento, anche se estrinseco, con l’area
             degli interessi militari vale comunque a giustificare la qualificazione di un fatto
             come reato militare, se invece si ritenesse che, secondo la Corte costituzionale,
             sia legittima la previsione come reato militare, anche di violazioni “in nessun
             modo” ricollegabili all’area degli interessi connessi al servizio e alla disciplina
             militare, occorrerebbe sottoporre a revisione i princìpi elaborati dalla giurispru-
             denza e della dottrina per la stessa definizione del concetto di reato militare .
                                                                                      (9)

             Conclusioni


                  Alla Corte costituzionale era stato chiesto di espungere dall’area di ciò che è
             rilevante  ai  fini  dell’applicazione  della  legge  penale  militare  i  fatti,  riconducibili
             all’art. 226 c.p.m.p., non aventi connessione immediata con la tutela di interessi mili-
             tari. Si sarebbe trattato certo di una manipolazione “di non poco momento”, ma non
             esistevano preclusioni evidenti che rendessero inammissibile un tale intervento.
                  La Corte in precedenti decisioni aveva affermato, al fine di confermare la
             legittimità costituzionale di norme penali, applicabili al militare, in rapporto di
             specialità rispetto a corrispondenti norme penali comuni, che nei reati militari
             è sempre insita una offesa al servizio o alla disciplina .
                                                                (10)

             (9) - Si consenta il rinvio a BRUNELLI-MAZZI, Diritto penale militare, Giuffrè, 2007, in part. pagg. 43 s.
             (10) - Cfr. Corte cost. n. 81/1980 e 298/1995, secondo cui il legislatore non ha certo configurato
                  ad arbitrio i reati militari e questi comunque offendono, accanto ad interessi tutelati dalla
                  legge comune, interessi aventi natura militare.

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