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IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE
l’ordinamento militare si estendesse a tutti gli aspetti della sua vita civile, ma
fosse invece confinata solo a quei peculiari rapporti e situazioni che sono fun-
zionali alle esigenze di funzionamento delle Forze armate) e che nel contempo
la legge penale militare preveda dei precetti, penalmente sanzionati e ugualmente
vincolanti per il militare, che trascendono i limiti della soggezione disciplinare (8)
e si estendono anche a condotte che non abbiano alcuna connessione con la
tutela di interessi militari?
Prima di tirare le fila del discorso e di esprimere una opinione in ordine
alla condivisibilità o meno della pronuncia della Corte costituzionale, appare
necessario specificare che, se si fosse in presenza di fatti che non hanno “alcu-
na” connessione con gli interessi militari (ad esempio una condotta di ingiuria
commessa da un militare nei confronti di un non militare) non vi sarebbe il pre-
supposto minimale per la configurazione di un reato militare. Perché sia legitti-
mo qualificare una violazione come reato militare occorre comunque, anche nei
reati offensivi in via principale della persona, una concorrente e significativa
lesione dell’interesse militare ed un collegamento, quindi, per quanto estrinseco,
con l’area degli interessi militari.
Nel caso dell’art. 226 c.p.m.p., il requisito minimo che consente di ravvi-
sare una offesa ad interessi militari, per quanto in termini di accessorietà rispet-
to all’offesa alla persona, per i fatti che non trovino ragione in cause attinenti al
servizio o alla disciplina, o che comunque siano commessi al di fuori delle situa-
zioni richiamate dall’art. 199 c.p.m.p., è costituito dalla circostanza che, oltre al
soggetto attivo, anche la persona offesa dal reato deve essere un militare.
Sussiste pertanto un interesse militare, per quanto secondario, ad assicurare che,
nei rapporti fra militari, non siano mai superati, nemmeno nelle occasioni della
vita privata, quei limiti di civile convivenza la cui violazione può determinare
conseguenze tali da ripercuotersi potenzialmente anche nelle relazioni attinenti
al servizio.
(8) - Con riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 298/1995, era stato ritenuto non
ragionevole “che, se ai fini disciplinari il comportamento del militare ha determinati limiti di
rilevanza (non risultando perseguibili disciplinarmente i comportanti, attinenti alla vita privata
del militare, realizzati al di fuori di certe condizioni prestabilite), a tali limiti non debba sog-
giacere anche la legislazione penale militare”: cfr. MAZZI, La nozione di reato militare secondo la
Costituzione, Cass. pen., 1995, 3263.
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