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IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE


          l’ordinamento militare si estendesse a tutti gli aspetti della sua vita civile, ma
          fosse invece confinata solo a quei peculiari rapporti e situazioni che sono fun-
          zionali alle esigenze di funzionamento delle Forze armate) e che nel contempo
          la legge penale militare preveda dei precetti, penalmente sanzionati e ugualmente
          vincolanti per il militare, che trascendono i limiti della soggezione disciplinare (8)
          e si estendono anche a condotte che non abbiano alcuna connessione con la
          tutela di interessi militari?
               Prima di tirare le fila del discorso e di esprimere una opinione in ordine
          alla condivisibilità o meno della pronuncia della Corte costituzionale, appare
          necessario specificare che, se si fosse in presenza di fatti che non hanno “alcu-
          na” connessione con gli interessi militari (ad esempio una condotta di ingiuria
          commessa da un militare nei confronti di un non militare) non vi sarebbe il pre-
          supposto minimale per la configurazione di un reato militare. Perché sia legitti-
          mo qualificare una violazione come reato militare occorre comunque, anche nei
          reati offensivi in via principale della persona, una concorrente e significativa
          lesione dell’interesse militare ed un collegamento, quindi, per quanto estrinseco,
          con l’area degli interessi militari.
               Nel caso dell’art. 226 c.p.m.p., il requisito minimo che consente di ravvi-
          sare una offesa ad interessi militari, per quanto in termini di accessorietà rispet-
          to all’offesa alla persona, per i fatti che non trovino ragione in cause attinenti al
          servizio o alla disciplina, o che comunque siano commessi al di fuori delle situa-
          zioni richiamate dall’art. 199 c.p.m.p., è costituito dalla circostanza che, oltre al
          soggetto  attivo,  anche  la  persona  offesa  dal  reato  deve  essere  un  militare.
          Sussiste pertanto un interesse militare, per quanto secondario, ad assicurare che,
          nei rapporti fra militari, non siano mai superati, nemmeno nelle occasioni della
          vita privata, quei limiti di civile convivenza la cui violazione può determinare
          conseguenze tali da ripercuotersi potenzialmente anche nelle relazioni attinenti
          al servizio.

          (8) - Con  riguardo  alla  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  298/1995,  era  stato  ritenuto  non
              ragionevole “che, se ai fini disciplinari il comportamento del militare ha determinati limiti di
              rilevanza (non risultando perseguibili disciplinarmente i comportanti, attinenti alla vita privata
              del militare, realizzati al di fuori di certe condizioni prestabilite), a tali limiti non debba sog-
              giacere anche la legislazione penale militare”: cfr. MAZZI, La nozione di reato militare secondo la
              Costituzione, Cass. pen., 1995, 3263.

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