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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
Rilievi critici
La suddetta decisione della Corte costituzionale è stata oggetto di critiche,
ampiamente motivate con il richiamo ai princìpi generali che si sono andati con-
solidando in materia di rapporti tra diritto penale militare e diritto penale comu-
ne. È stato infatti rilevato , in sintesi, che:
(4)
- la sentenza della Corte attribuisce rilievo alla “specialità” del mondo mili-
tare ed a quelle che potrebbero essere definite le sue “regole di vita”, ritenute
atte a giustificare pienamente anche alcune vistose distinzioni di trattamento tra
militari e “civili”, dal punto di vista sanzionatorio;
- il valore della “disciplina”, coessenziale al mantenimento della compat-
tezza all’interno dei Reparti, deve essere protetto in maniera particolarmente
rigorosa, mediante la previsione di specifiche incriminazioni: laddove peraltro
si esuli dallo stretto ambito della disciplina e del servizio militare, è disagevole
sostenere che la “specialità” possa comunque assurgere a parametro atto a giu-
stificare degli eventuali trattamenti discriminatori ;
(5)
- nel caso di specie, in cui il reato comune è stato abrogato, la affermazione di
specifiche esigenze di specialità porterebbe ad ammettere la possibilità di continuare
ad incriminare delle condotte slegate dal riferimento al servizio o alla disciplina
militare, e volte unicamente a violare delle regole di comportamento relative al
comune senso civico, ritenendosi implicitamente che un’ordinata convivenza
rappresenti un’esigenza quasi ineludibile per un’Istituzione, quale quella militare,
finalizzata all’espletamento di compiti fondamentali per il Paese;
(4) - Cfr. RIVELLO, Su una pronuncia della corte costituzionale in materia di diritto penale militare, in
WWW.DIRITTOPENALECONTEMPORANEO.IT, 23 novembre 2017, pagg. 187 s.
(5) - Cfr. RIVELLO, op. cit., pag. 195, il quale ricorda come una questione analoga a quella in oggetto
era stata posta alla Corte costituzionale in relazione al reato di lesione personale di cui all’art. 223
c.p.m.p. ed al riguardo era stata lamentata la sottoposizione alla disciplina penale militare ed alla
conseguente cognizione della giurisdizione militare, stante la loro qualificazione come reati mili-
tari, di una serie di illeciti caratterizzati dalla presenza di elementi di collegamento estremamente
ridotti con gli interessi militari. La Corte costituzionale, con la decisione n. 298 del 1995, dichiarò
inammissibile la questione, affermando che «nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune, il legislatore
resta […] libero, purché osservi il canone della ragionevolezza»: in quel caso il problema era peraltro rap-
presentato dalla necessità di mantenere una tendenziale correlazione, anche dal punto di vista
sanzionatorio, tra le fattispecie “comuni” e quelle militari ad esse sovrapponibili.
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