Page 172 - Rassegna 2017-4_4
P. 172

CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


             Rilievi critici


                  La suddetta decisione della Corte costituzionale è stata oggetto di critiche,
             ampiamente motivate con il richiamo ai princìpi generali che si sono andati con-
             solidando in materia di rapporti tra diritto penale militare e diritto penale comu-
             ne. È stato infatti rilevato , in sintesi, che:
                                     (4)
                  - la sentenza della Corte attribuisce rilievo alla “specialità” del mondo mili-
             tare ed a quelle che potrebbero essere definite le sue “regole di vita”, ritenute
             atte a giustificare pienamente anche alcune vistose distinzioni di trattamento tra
             militari e “civili”, dal punto di vista sanzionatorio;
                  - il valore della “disciplina”, coessenziale al mantenimento della compat-
             tezza all’interno dei Reparti, deve essere protetto in maniera particolarmente
             rigorosa, mediante la previsione di specifiche incriminazioni: laddove peraltro
             si esuli dallo stretto ambito della disciplina e del servizio militare, è disagevole
             sostenere che la “specialità” possa comunque assurgere a parametro atto a giu-
             stificare degli eventuali trattamenti discriminatori ;
                                                            (5)
                  - nel caso di specie, in cui il reato comune è stato abrogato, la affermazione di
             specifiche esigenze di specialità porterebbe ad ammettere la possibilità di continuare
             ad incriminare delle condotte slegate dal riferimento al servizio o alla disciplina
             militare, e volte unicamente a violare delle regole di comportamento relative al
             comune  senso  civico,  ritenendosi  implicitamente  che  un’ordinata  convivenza
             rappresenti un’esigenza quasi ineludibile per un’Istituzione, quale quella militare,
             finalizzata all’espletamento di compiti fondamentali per il Paese;


             (4) - Cfr.  RIVELLO,  Su  una  pronuncia  della  corte  costituzionale  in  materia  di  diritto  penale  militare,  in
                 WWW.DIRITTOPENALECONTEMPORANEO.IT, 23 novembre 2017, pagg. 187 s.
             (5) - Cfr. RIVELLO, op. cit., pag. 195, il quale ricorda come una questione analoga a quella in oggetto
                 era stata posta alla Corte costituzionale in relazione al reato di lesione personale di cui all’art. 223
                 c.p.m.p. ed al riguardo era stata lamentata la sottoposizione alla disciplina penale militare ed alla
                 conseguente cognizione della giurisdizione militare, stante la loro qualificazione come reati mili-
                 tari, di una serie di illeciti caratterizzati dalla presenza di elementi di collegamento estremamente
                 ridotti con gli interessi militari. La Corte costituzionale, con la decisione n. 298 del 1995, dichiarò
                 inammissibile la questione, affermando che «nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune, il legislatore
                 resta […] libero, purché osservi il canone della ragionevolezza»: in quel caso il problema era peraltro rap-
                 presentato dalla necessità di mantenere una tendenziale correlazione, anche dal punto di vista
                 sanzionatorio, tra le fattispecie “comuni” e quelle militari ad esse sovrapponibili.

             170
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177