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IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE
cipio di uguaglianza, affermi in primo luogo che “tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale” .
(3)
La scelta di ricondurre la tutela dell’onore (solo con riferimento all’ingiu-
ria) ad un fatto privato, con la previsione di una mera sanzione civile, che si
aggiunge al risarcimento del danno, fa dubitare che la tutela della dignità umana
sia per il futuro in Italia rispettosa del principio di uguaglianza. La parte offesa
sarà messa di fronte alla prospettiva di sostenere i costi di una azione civile,
mentre l’autore del reato sa che potrà chiudere la controversia mediante il mero
esborso di una somma di danaro: appare evidente che i soggetti aventi adeguate
disponibilità economiche, autori o persone offese di fatti offensivi dell’onore, si
troveranno in una situazione di indubbio privilegio.
Si manifesta così un ulteriore passo, che non sembra conforme ai vigenti
princìpi costituzionali, in un percorso che si potrebbe definire di “monetizza-
zione” della responsabilità e che ha avuto un precedente significativo nella,
anch’essa inedita, previsione di cui all’art. 341-bis, comma 3, c.p., ovvero nella
possibilità di ottenere l’estinzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale da
parte dell’imputato che, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno,
mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei con-
fronti dell’ente di appartenenza della medesima.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte militare di appello, immediatamente dopo l’entrata in vigore del
d. lgs. n. 7/2016, che ha abrogato l’art. 594 c.p., ha proposto la questione di
costituzionalità dell’art. 226 c.p.m.p., relativa alla omologa fattispecie di ingiuria
tra militari, nella parte in cui tale norma sottopone a sanzione penale condotte
(3) - V. PACILEO, Contro la decriminalizzazione della diffamazione a mezzo stampa, in
www.Dirittopenalecontemporaneo.it, 16 maggio 2013, secondo cui nelle società moderne e democratiche
il ruolo che il rispetto dell’onorabilità degli individui è in grado di svolgere è di somma importanza
ed è noto l’unanime consenso “sul fatto che l’onore riceve una specifica, sebbene soltanto implicita, tutela costi-
tuzionale, normalmente rinvenuta negli artt. 2 e 3, Cost. Come pure sul fatto che la dignità umana (art. 3 Cost.)
va riconosciuta come diritto inviolabile dell’uomo anche attraverso la mediazione (ex art. 10, co.1, e 117, co. 1, Cost.)
dell’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del preambolo del Patto internazionale sui diritti civili
di New York, e degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). L’ultimo articolo citato
enuncia espressamente la “reputazione”, tradizionalmente intesa come il versante oggettivo o sociale dell’onore”.
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