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IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE


          cipio di uguaglianza, affermi in primo luogo che “tutti i cittadini hanno pari dignità
          sociale” .
                (3)
               La scelta di ricondurre la tutela dell’onore (solo con riferimento all’ingiu-
          ria) ad un fatto privato, con la previsione di una mera sanzione civile, che si
          aggiunge al risarcimento del danno, fa dubitare che la tutela della dignità umana
          sia per il futuro in Italia rispettosa del principio di uguaglianza. La parte offesa
          sarà messa di fronte alla prospettiva di sostenere i costi di una azione civile,
          mentre l’autore del reato sa che potrà chiudere la controversia mediante il mero
          esborso di una somma di danaro: appare evidente che i soggetti aventi adeguate
          disponibilità economiche, autori o persone offese di fatti offensivi dell’onore, si
          troveranno in una situazione di indubbio privilegio.
               Si manifesta così un ulteriore passo, che non sembra conforme ai vigenti
          princìpi costituzionali, in un percorso che si potrebbe definire di “monetizza-
          zione”  della  responsabilità  e  che  ha  avuto  un  precedente  significativo  nella,
          anch’essa inedita, previsione di cui all’art. 341-bis, comma 3, c.p., ovvero nella
          possibilità di ottenere l’estinzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale da
          parte dell’imputato che, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno,
          mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei con-
          fronti dell’ente di appartenenza della medesima.


          La questione di legittimità costituzionale


               La Corte militare di appello, immediatamente dopo l’entrata in vigore del
          d. lgs. n. 7/2016, che ha abrogato l’art. 594 c.p., ha proposto la questione di
          costituzionalità dell’art. 226 c.p.m.p., relativa alla omologa fattispecie di ingiuria
          tra militari, nella parte in cui tale norma sottopone a sanzione penale condotte

          (3) - V.  PACILEO,  Contro  la  decriminalizzazione  della  diffamazione  a  mezzo  stampa,  in
              www.Dirittopenalecontemporaneo.it, 16 maggio 2013, secondo cui nelle società moderne e democratiche
              il ruolo che il rispetto dell’onorabilità degli individui è in grado di svolgere è di somma importanza
              ed è noto l’unanime consenso “sul fatto che l’onore riceve una specifica, sebbene soltanto implicita, tutela costi-
              tuzionale, normalmente rinvenuta negli artt. 2 e 3, Cost. Come pure sul fatto che la dignità umana (art. 3 Cost.)
              va riconosciuta come diritto inviolabile dell’uomo anche attraverso la mediazione (ex art. 10, co.1, e 117, co. 1, Cost.)
              dell’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del preambolo del Patto internazionale sui diritti civili
              di New York, e degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). L’ultimo articolo citato
              enuncia espressamente la “reputazione”, tradizionalmente intesa come il versante oggettivo o sociale dell’onore”.

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