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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


             lità di rinunciare alla sanzione penale .
                                                (1)
                  Nulla di tutto ciò. A scorrere in particolare il testo del resoconto della
             seduta della Camera dei deputati del 1° aprile 2014, relativa alla approvazione
             della legge n. 67 del 2004 (in attuazione della cui delega il d. lgs. 7/2016 ha
             abrogato l’art. 594 c.p.) si constata che la parte preponderante della discussione
             parlamentare in aula si è sviluppata sulla depenalizzazione del reato di immigra-
             zione clandestina .
                             (2)
                  In particolare non è stato espressamente rilevato che la fattispecie di ingiu-
             ria, oltre a sanzionare comportamenti di tenue gravità e di scarso allarme socia-
             le, puniva anche condotte di gravità senza dubbio rilevante: in particolare insulti
             e comportamenti umilianti (ed anche le cosiddette ingiurie reali) di carattere ses-
             sista o motivati da intenti di discriminazione razziale, ovvero realizzati nei con-
             fronti di persone ritenute meritevoli di una particolare protezione, come mino-
             ri, anziani e disabili.
                  Non appare dubbio che l’onore abbia una specifica rilevanza costituziona-
             le e sia riconducibile ai diritti inviolabili dell’individuo: in proposito va rilevato
             che non a caso l’art. 3 della Costituzione, nel proclamare il fondamentale prin-
             (1) - L’art 2 della legge n. 67/2014, contenente la “Delega al Governo per la riforma della disciplina san-
                 zionatoria”, nasce dall’innesto, in altro d.d.l., n. 925, già approvato dalla Camera dei deputati,
                 del d.d.l. n. 110 presentato al Senato della Repubblica il 15 marzo 2013 dai senatori Palma e
                 Caliendo: il relativo emendamento era quindi riformulato e presentato dal sen. Casson. Nella
                 Relazione del d.d.l. n. 110 si specifica solo che “con riferimento alla decriminalizzazione dei reati di
                 ingiuria e diffamazione, va precisato che la tutela dell’onore trova la sua sede naturale nella giurisdizione civile,
                 soprattutto in ragione della scarsa capacità general-preventiva delle norme penali in questo settore. Inoltre, tale
                 scelta produce un immediato beneficio sul carico degli uffici giudiziari”. Nel testo definitivo approvato dal
                 Senato  era  poi  esclusa  la  depenalizzazione  del  delitto  di  diffamazione  e,  nella  successiva
                 Relazione orale alla Camera dei deputati, il 24 marzo 2014, del Relatore On.le Ferranti, l’abro-
                 gazione dell’art. 594 c.p. viene genericamente richiamata nella parte in cui si afferma che: “sono
                 indicati poi specifici reati contenuti nel codice penale… quei comportamenti che non hanno quel grave disvalore
                 sociale tale da prevedere, appunto, la repressione in termini penali”.
             (2) - In relazione al delitto di ingiuria si rinviene l’intervento dell’On.le Tancredi Turco, relativo ad
                 un emendamento che avrebbe voluto inserire tra le fattispecie di reato che vengono trasfor-
                 mate in illeciti amministrativi il delitto di ingiuria: “questo perché si ritiene che sia eccessivo abrogare
                 completamente dall’ordinamento il reato di ingiuria, poiché aprirebbe uno scenario di assoluta liceità verso
                 ingiurie che potrebbero anche ingenerare continui attacchi ed offese, per la cui cessazione non sarebbe più a
                 disposizione alcuno strumento giuridico legittimo. Sarebbe senz’altro più logico depenalizzare il reato di ingiu-
                 ria, applicandogli esclusivamente una sanzione amministrativa, di modo che l’odierno precetto penale mantenga
                 comunque una qualche forma di deterrenza, seppur lieve”.

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