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IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE
servizio e alla disciplina militare, ma è altresì applicabile a quelli che risultino
offensivi del bene della disciplina, perché collegati a cause non estranee al ser-
vizio ed alla disciplina: tale reato, innanzitutto contro la persona, non è estraneo
all’area degli interessi ricollegabili al bene della disciplina militare;
- le ordinanze di rimessione non chiedono la caducazione dell’intero art.
226 c.p.m.p., ma chiedono una pronuncia che ne dichiari l’incostituzionalità
nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al ser-
vizio e alla disciplina militare: la “manipolazione così suggerita risulterebbe di non poco
momento”, in quanto obbligherebbe a circoscrivere l’area di applicazione dell’art.
226 c.p.m.p. con formule analoghe a quella contenuta nell’art. 199 c.p.m.p.;
- quanto alla contestata lesione dell’art. 3 Cost., non può essere considerata
irragionevole la scelta legislativa di mantenere nell’area del penalmente rilevante
l’ingiuria tra militari, quand’anche i fatti ingiuriosi si rivelino privi di un nesso con
la disciplina ed il servizio militare, in quanto “ogni eventuale disparità di trattamento tra
militari e civili va ovviamente valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra
(attualmente per propria scelta) nell’ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed
esigenze”: pertanto “non risulta affatto irragionevole imporre al militare una più rigorosa
osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, quali quella di non
recare offesa all’onore o al decoro di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento”.
Pertanto, secondo la Corte costituzionale, continuare a punire l’ingiuria fra
militari risponde, oltre che all’esigenza di tutela delle persone in quanto tali,
anche all’obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di
regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alla coesione delle
Forze armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità delle stesse.
La civile convivenza tra militari, soprattutto (ma non solo) nei luoghi mili-
tari, costituisce un presupposto essenziale per la coesione delle Forze armate e
la Corte si ritiene costretta a rilevare “sia il permanere di episodi di ‘nonnismo’, pur
dopo l’eliminazione della leva obbligatoria, sia l’insorgenza di ingiurie di natura sessista, a
seguito dell’accesso delle donne al servizio militare”.
In ultimo, la Corte rileva che l’eventuale accoglimento delle questioni di legitti-
mità sollevate, determinando l’assorbimento delle vicende ingiuriose nella sfera civi-
listica e “privata” dei contendenti, avrebbe tra i suoi non trascurabili effetti anche
quello di impedire al comandante di corpo di chiedere il procedimento penale.
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