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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivol-
             gono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali”.
                  Il comma 3 dello stesso articolo aggiunge che “quando non ricorrono le
             suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all’osservanza delle dispo-
             sizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giura-
             mento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questio-
             ni militari, in conformità alle vigenti disposizioni”. Nel Testo unico disp. reg.
             (d.P.R. n. 90/2010) sono previsti specifici doveri, anche fra quelli sanzionati con
             la consegna di rigore (cfr. art. 751, n. 16: “comportamenti, apprezzamenti, giu-
             dizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare”), che certamente
             sottostanno alle condizioni di applicabilità di cui al citato art. 1350 cod. ord. mil.
                  Al riguardo, può essere anche ricordato che in una recente proposta di
             riforma organica del codice penale militare (d.d.l. n. 240, presentato al Senato
             della Repubblica il 20 marzo 2013, d’iniziativa della Senatore Pinotti, attuale
             Ministro della difesa) si prevede, in tema di ingiuria tra militari: “103.1) il mili-
             tare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina
             militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, offende
             l’onore o il decoro di un altro militare presente è punito con la reclusione fino
             a sei mesi” .
                       (7)
                  Il dubbio che si pone è quindi il seguente: è ammissibile che la legge sta-
             bilisca limiti rigorosi alla applicabilità delle disposizioni in tema di disciplina
             militare (all’evidente scopo, particolarmente sentito quando era attuale la leva
             obbligatoria, di evitare che la soggezione del cittadino militare alle regole del-

             (7) - Nella Relazione al suddetto d.d.l. si specifica che “la materia dei reati militari contro la persona viene
                 profondamente rivisitata. La mutata realtà delle Forze armate, soprattutto a seguito della sospensione della
                 leva obbligatoria, non giustifica più l’applicazione del codice penale militare a tutti i fatti di violenza, ingiuria
                 o minaccia intercorsi tra militari, ovunque e per qualsiasi motivo avvenuti. Mancando un interesse militare
                 meritevole di tutela innanzi al giudice militare, le condotte illecite riconducibili a vicende di natura privata occor-
                 se tra militari volontari fuori delle strutture militari e per cause estranee al servizio vengono devolute alla giu-
                 risdizione ordinaria. Solo le lesioni, le ingiurie o le minacce poste in essere a danno di un militare da altro mili-
                 tare durante il servizio, o per causa attinente al servizio, ovvero in luogo militare o dinanzi a militari riuniti
                 per servizio offendono interessi riferibili al tempo stesso alla parte offesa e all’istituzione militare e, pertanto,
                 solo esse vengono riservate alla cognizione del giudice militare. In tal modo si è applicato a tutti i reati militari
                 contro la persona il limite al momento previsto dall’articolo 199 del codice penale militare di pace per i soli
                 reati di insubordinazione con violenza, con minaccia e con ingiuria, di violenza, minaccia o ingiuria verso un
                 inferiore”.

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