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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


                  Sembra, in altre parole, che nel caso di specie l’intervento del legislatore,
             in tema di abrogazione dell’art. 594, non sia stato adeguatamente meditato .
                                                                                     (12)
                  È d’altronde noto quanto avvenuto con riguardo all’oltraggio a pubblico
             ufficiale : a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale che investiva il
                    (13)
             solo trattamento sanzionatorio, il legislatore ha frettolosamente ritenuto di elimi-
             nare il delitto di oltraggio e, dopo alcuni anni, tale delitto è stato reintrodotto, sia
             pure con una diversa disciplina (ma con una pena che è, nel massimo, addirittura
             più severa di quella prevista prima dell’abrogazione). Tornando alle considerazio-
             ni dalle quali si era partiti, poniamo che alcune persone, senza commettere fatti
             diversi da quelli che erano anteriormente puniti dall’art. 594 c.p., insultino, magari
             sputandogli addosso, un clochard (oppure una donna, un nero, un anziano, un disa-
             bile, un bambino) : si deve ormai ritenere, a seguito della abrogazione del delitto
                             (14)
             di ingiuria, che si tratti di un fatto meramente privato e che il clochard dovrà recarsi,
             per avere protezione, da un avvocato, al fine di iniziare una azione civile.
                  In astratto, nel caso di prosecuzione della condotta ingiuriosa, anche a
             seguito dell’intervento di appartenenti alle Forze dell’ordine, nemmeno sarebbe
             applicabile l’art. 55 c.p.p., che obbliga la polizia giudiziaria, fra l’altro, a impedire
             che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. Se non vi è reato potrebbe
             infatti porsi la questione se la polizia giudiziaria abbia legittimazione ad interve-
             nire  a  tutela  della  persona  offesa:  al  riguardo,  può  comunque  ritenersi  che,
             anche ove si ritenga che la legge non disponga un obbligo di intervento, sop-
             perisca il buon senso degli appartenenti alle Forze di polizia.

             (12) - Secondo FIANDACA-MUSCO, Diritto penale - Parte speciale, vol. II, tomo primo, p. 93, nel settore dei
                  reati contro l’onore, de lege ferenda “sembrano affermarsi e consolidarsi orientamenti frutto di
                  irrazionalità, di emozionalità, di subordinazione ai contingenti interessi di precisi centri di
                  potere, della politica del giorno per giorno e della convenienza: specie nel settore della diffa-
                  mazione a mezzo stampa”.
             (13) - Cfr. SANTORO, Alcune considerazioni sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale, in WWW.RATIO IURIS.IT,
                  7 gennaio 2010.
             (14) - Anche l’ingiuria di cui all’art. 594 c.p., delitto contro la persona, era aggravata, ai sensi del-
                  l’art. 36 L. 104/1992, come modif. dall’art. 3, comma 1, L. 94/2009, con aumento della pena
                  da un terzo alla metà “qualora la persona offesa sia portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoria-
                  le”. Cfr. anche l’aggravante (che determinava l’aumento della pena fino alla metà), ormai irri-
                  levante per le condotte di ingiuria, di cui all’art. 3, d.l. 122/1993, conv. in L. 205/1993, “per
                  i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio
                  etnico, nazionale, razziale o religioso”.

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