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IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Una tematica di questo tipo non era oggetto dell’esame della Corte costi-
tuzionale, e non poteva attendersi che la Corte estendesse la propria valutazione
a questioni diverse rispetto a quelle che erano sottoposte al suo giudizio; tanto-
meno che potesse esplicitamente essere dichiarata una astratta prevalenza del
bene costituzionale dell’onore e dignità umana, in comparazione con altro bene
costituzionale fondamentale, connesso al rispetto del principio di uguaglianza.
Ciò che conta è tuttavia l’esito del giudizio di costituzionalità: in definitiva,
la Corte sancisce che nemmeno la dedotta violazione del principio di uguaglian-
za rende costituzionalmente illegittime le sanzioni penali che per i fatti di ingiu-
ria sono attualmente limitate ai soli rapporti tra militari .
(15)
Appare auspicabile che da qui si parta per una ulteriore riflessione del legi-
slatore sull’eventuale ripristino, magari limitato ai casi di maggiore ed intollera-
bile gravità, di una tutela penale dell’onore con riguardo a condotte compiute
tra persone presenti.
Una corretta chiave di lettura della sentenza della Corte costituzionale
porta a riaffermare che uno dei diritti fondamentali dell’individuo è quello alla
protezione, in condizioni di parità rispetto a tutti gli altri, della propria dignità
umana e sociale: tra gli strumenti giuridici deputati principalmente alla tutela di
tale bene vi era proprio la fattispecie penale dell’ingiuria, attualmente prevista
soltanto dalla legge penale militare .
(16)
(15) - Una presa di posizione particolarmente decisa, in ordine al carattere irrinunciabile della tutela
dei diritti inviolabili, si rinviene in Corte cost. n. 238/2014. Al riguardo cfr. Mazzi, L’immunità
degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, nelle decisioni della Corte internazionale di giustizia
(sent. 3 febbraio 2012) e della Corte costituzionale italiana (sent. 22 ottobre 2014, n. 238), in
www.difesa.it.giustizia militare, per l’affermazione secondo cui appare palese che fra i princìpi
fondamentali della Costituzione debbano essere annoverati il riconoscimento e la protezione
dei diritti inviolabili e la loro difesa in sede giudiziaria (e si tratta di valori che sono protetti
in modo vigoroso anche nella normativa internazionale). Vi sono tuttavia diversi livelli di
tutela dei diritti inviolabili e non è dubbio che lo strumento principe per realizzare tale tutela
sia costituito dall’intervento penale.
(16) - Diverso infatti è il caso di reati - come quelli di oltraggio, insubordinazione con ingiuria,
ingiuria ad inferiore - in cui oggetto di tutela, unitamente all’interesse della persona, è un inte-
resse pubblicistico, definito, nelle fattispecie in ultimo citate, come “prestigio”, del pubblico
ufficiale, del militare “superiore” o del militare “inferiore”.
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