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IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE


               Una tematica di questo tipo non era oggetto dell’esame della Corte costi-
          tuzionale, e non poteva attendersi che la Corte estendesse la propria valutazione
          a questioni diverse rispetto a quelle che erano sottoposte al suo giudizio; tanto-
          meno che potesse esplicitamente essere dichiarata una astratta prevalenza del
          bene costituzionale dell’onore e dignità umana, in comparazione con altro bene
          costituzionale fondamentale, connesso al rispetto del principio di uguaglianza.
               Ciò che conta è tuttavia l’esito del giudizio di costituzionalità: in definitiva,
          la Corte sancisce che nemmeno la dedotta violazione del principio di uguaglian-
          za rende costituzionalmente illegittime le sanzioni penali che per i fatti di ingiu-
          ria sono attualmente limitate ai soli rapporti tra militari .
                                                               (15)
               Appare auspicabile che da qui si parta per una ulteriore riflessione del legi-
          slatore sull’eventuale ripristino, magari limitato ai casi di maggiore ed intollera-
          bile gravità, di una tutela penale dell’onore con riguardo a condotte compiute
          tra persone presenti.
               Una  corretta  chiave  di  lettura  della  sentenza  della  Corte  costituzionale
          porta a riaffermare che uno dei diritti fondamentali dell’individuo è quello alla
          protezione, in condizioni di parità rispetto a tutti gli altri, della propria dignità
          umana e sociale: tra gli strumenti giuridici deputati principalmente alla tutela di
          tale bene vi era proprio la fattispecie penale dell’ingiuria, attualmente prevista
          soltanto dalla legge penale militare .
                                           (16)




          (15) - Una presa di posizione particolarmente decisa, in ordine al carattere irrinunciabile della tutela
               dei diritti inviolabili, si rinviene in Corte cost. n. 238/2014. Al riguardo cfr. Mazzi, L’immunità
               degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, nelle decisioni della Corte internazionale di giustizia
               (sent.  3  febbraio  2012)  e  della  Corte  costituzionale  italiana  (sent.  22  ottobre  2014,  n.  238),  in
               www.difesa.it.giustizia militare, per l’affermazione secondo cui appare palese che fra i princìpi
               fondamentali della Costituzione debbano essere annoverati il riconoscimento e la protezione
               dei diritti inviolabili e la loro difesa in sede giudiziaria (e si tratta di valori che sono protetti
               in modo vigoroso anche nella normativa internazionale). Vi sono tuttavia diversi livelli di
               tutela dei diritti inviolabili e non è dubbio che lo strumento principe per realizzare tale tutela
               sia costituito dall’intervento penale.
          (16) - Diverso infatti è il caso di reati - come quelli di oltraggio, insubordinazione con ingiuria,
               ingiuria ad inferiore - in cui oggetto di tutela, unitamente all’interesse della persona, è un inte-
               resse pubblicistico, definito, nelle fattispecie in ultimo citate, come “prestigio”, del pubblico
               ufficiale, del militare “superiore” o del militare “inferiore”.

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