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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI DI TRUFFA
MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE: UN PROBLEMA CHE ATTENDE SOLUZIONI
raggiungere il luogo della riunione alla quale dovevano prendere parte. Con
riferimento alle missioni durate più giorni era stato, altresì, contestato a detti
militari di aver fatto rientro al domicilio per la notte e di essere, poi, ripartiti il
mattino successivo per tornare nella sede della missione. L’ingiusto profitto
ottenuto dagli interessati era stato dalla pubblica accusa individuato nella diffe-
renza tra le indennità percepite e quelle effettivamente spettanti, considerando
la concreta durata della missione come accertata nel corso delle indagini.
La condotta oggetto della contestazione era stata ricostruita dagli inqui-
renti a seguito di articolati accertamenti, effettuati anche mediante l’analisi dei
tabulati dei dati esterni del traffico telefonico generato o ricevuto dalle utenze
in uso ai militari (con riscontro del posizionamento degli apparati di telefonia
cellulare rispetto alle varie “celle” del sistema della rete telefonica mobile pre-
senti sul territorio).
Detta attività investigativa aveva consentito di ricostruire le coordinate
crono-spaziali degli spostamenti effettuati dai militari e il raffronto tra i dati rac-
colti e quelli risultanti dai fogli di viaggio, acquisiti al procedimento, aveva fatto
emergere che i medesimi avevano indicato in detti documenti orari di partenza
anticipati e orari di rientro posticipati rispetto a quelli reali, oltre ad aver omesso
l’indicazione dei rientri al domicilio durante la missione.
Le ritenute mendaci dichiarazioni concernenti gli orari di partenza e di
rientro, secondo la contestazione, avevano consentito agli interessati di far
apparire maturati i requisiti per la corresponsione della indennità di missione
forfetaria giornaliera o per l’incremento della medesima.
La verifica effettuata dalla Sezione Amministrativa del Comando di
appartenenza prendendo a riferimento gli orari di partenza e di rientro desu-
mibili dai dati dei tabulati telefonici, aveva consentito di riscontrare che le
relative spettanze risultavano di importo inferiore a quello calcolato conside-
rando i difformi orari di partenza e rientro indicati dall’interessato nei fogli di
viaggio.
Nell’ambito di tale verifica, era stato, inoltre, riscontrato che in taluni casi
non sussistevano nemmeno i presupposti per il trattamento di indennità di mis-
sione forfetaria, artificiosamente determinati attraverso la falsa dichiarazione di
orari non corrispondenti a quelli reali.
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