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IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE


               -  analogo  discorso  dovrebbe  valere  per  altri  settori,  come  quello  della
          scuola, della sanità, della giustizia, così come con riguardo alla possibile insor-
          genza di ingiurie di natura sessista: tali condotte devono essere ovviamente cen-
          surate, ma simili considerazioni dovrebbero tuttavia riguardare un più ampio
          contesto, essendo comunque le donne in condizioni di vulnerabilità, e come tali
          maggiormente esposte a divenire vittime di determinate tipologie di reati;
               - viene ravvisata la necessità di abbandonare definitivamente una visione
          delle Forze Armate in chiave di separatezza, in quanto il loro operato risulta ispi-
          rato agli stessi valori di fondo che connotano l’intera collettività nazionale: la con-
          servazione della “specialità” deve essere garantita, laddove essa si riveli strumen-
          tale rispetto a determinati interessi meritevoli di tutela, ma al contempo occorre
          evitare forme di ingiustificata discriminazione rispetto alla restante collettività.
               Nel caso di specie, si conclude nel saggio citato, “la disparità di trattamento può
          comunque dar vita ad un certo sconcerto, derivante dalla constatazione che condotte
          del tutto corrispondenti a quelle ormai depenalizzate in ambito “civile” determinano
          invece la possibilità di incriminazione innanzi all’Autorità giudiziaria militare” .
                                                                                (6)
               Alle suesposte osservazioni può essere aggiunto un ulteriore profilo che
          appare tale da suscitare perplessità sulle conclusioni cui è pervenuta la Corte
          costituzionale. Dalla sentenza in commento traspare una concezione della disci-
          plina  militare  come  insieme  di  doveri  che  gravano  permanentemente  sugli
          appartenenti alle Forze armate, i quali, anche fuori dal servizio e da luoghi mili-
          tari,  quando  si  rapportano  con  altri  militari,  devono  rispettare  determinate
          regole poste dall’ordinamento militare o anche dalle esigenze di civile conviven-
          za, regole la cui violazione rende legittima l’applicazione della legge penale mili-
          tare e la sottoposizione alla giurisdizione militare.
               Si pone il dubbio se tale concezione possa conciliarsi con la espressa regola
          posta adesso dall’art. 1350, comma 2, cod. ord. mil. (v. già art. 5, comma 3, L. n.
          382/1978), secondo cui “le disposizioni in materia di disciplina militare, si appli-
          cano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
               a) svolgono attività di servizio;
               b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
               c) indossano l’uniforme;

          (6) - V. ancora RIVELLO, op. cit., pag. 204.

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