Page 170 - Rassegna 2017-4_4
P. 170
CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
del tutto estranee al servizio ed alla disciplina militare o, comunque, non afferenti
ad interessi delle Forze armate: condotte che, ove poste in essere da soggetti non
appartenenti alle Forze armate, non sono più previste dalla legge come reato.
Nelle ordinanze di rimessione si rileva, in particolare, che l’art. 226 (norma
che prevede un reato di ingiuria identico, quanto alla descrizione della fattispe-
cie tipica, rispetto al reato che era previsto dall’art. 594 c.p., da cui si distingueva
soltanto per la specificazione in ordine alla qualità del soggetto attivo e passivo)
punisce sia ingiurie attinenti a interessi riconducibili al servizio od alla disciplina
militare, sia ingiurie che non abbiano tale connotazione: quando sussiste peral-
tro una differenza di grado fra offensore ed offeso, l’applicazione dell’art. 199
c.p.m.p. consente di ricondurre all’art. 226 solo le condotte commesse per cause
estranee al servizio od alla disciplina militare (o comunque non realizzate nelle
condizioni previste dallo stesso art. 199), in quanto altrimenti sarebbero appli-
cabili i reati contro la disciplina militare, di insubordinazione con ingiuria ed
ingiuria ad inferiore (art. 189 e 196 c.p.m.p.).
Di conseguenza, mentre per le condotte per le quali sia ravvisabile una
correlazione con gli interessi militari può ritenersi giustificata la scelta del legi-
slatore di mantenere una tutela penale, ciò non potrebbe valere per le condotte
ingiuriose che siano del tutto prive di qualsiasi connotazione di militarità, che
non derivi dalla mera qualità del soggetto attivo e del soggetto passivo del reato.
In tale caso risulta evidente, secondo il giudice rimettente, una disparità di
trattamento rispetto ai cittadini, non militari, cui siano attribuite le stesse con-
dotte, con violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e del
principio di democraticità cui deve ispirarsi l’ordinamento delle Forze armate,
di cui all’art. 52 Cost.
La sentenza n. 215/2017 della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 215 del 27 settembre 2017, ha
ritenuto non fondata la questione, con cadenze argomentative che meritano in
primo luogo di essere brevemente richiamate:
- l’art. 226 copre anche i fatti di ingiuria commessi fra militari di pari
grado, quando in nessun modo ricollegabili all’area degli interessi connessi al
168

