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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE


             del tutto estranee al servizio ed alla disciplina militare o, comunque, non afferenti
             ad interessi delle Forze armate: condotte che, ove poste in essere da soggetti non
             appartenenti alle Forze armate, non sono più previste dalla legge come reato.
                  Nelle ordinanze di rimessione si rileva, in particolare, che l’art. 226 (norma
             che prevede un reato di ingiuria identico, quanto alla descrizione della fattispe-
             cie tipica, rispetto al reato che era previsto dall’art. 594 c.p., da cui si distingueva
             soltanto per la specificazione in ordine alla qualità del soggetto attivo e passivo)
             punisce sia ingiurie attinenti a interessi riconducibili al servizio od alla disciplina
             militare, sia ingiurie che non abbiano tale connotazione: quando sussiste peral-
             tro una differenza di grado fra offensore ed offeso, l’applicazione dell’art. 199
             c.p.m.p. consente di ricondurre all’art. 226 solo le condotte commesse per cause
             estranee al servizio od alla disciplina militare (o comunque non realizzate nelle
             condizioni previste dallo stesso art. 199), in quanto altrimenti sarebbero appli-
             cabili i reati contro la disciplina militare, di insubordinazione con ingiuria ed
             ingiuria ad inferiore (art. 189 e 196 c.p.m.p.).
                  Di conseguenza, mentre per le condotte per le quali sia ravvisabile una
             correlazione con gli interessi militari può ritenersi giustificata la scelta del legi-
             slatore di mantenere una tutela penale, ciò non potrebbe valere per le condotte
             ingiuriose che siano del tutto prive di qualsiasi connotazione di militarità, che
             non derivi dalla mera qualità del soggetto attivo e del soggetto passivo del reato.
                  In tale caso risulta evidente, secondo il giudice rimettente, una disparità di
             trattamento rispetto ai cittadini, non militari, cui siano attribuite le stesse con-
             dotte, con violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e del
             principio di democraticità cui deve ispirarsi l’ordinamento delle Forze armate,
             di cui all’art. 52 Cost.


             La sentenza n. 215/2017 della Corte costituzionale


                  La Corte costituzionale, con la sentenza n. 215 del 27 settembre 2017, ha
             ritenuto non fondata la questione, con cadenze argomentative che meritano in
             primo luogo di essere brevemente richiamate:
                  -  l’art.  226  copre  anche  i  fatti  di  ingiuria  commessi  fra  militari  di  pari
             grado, quando in nessun modo ricollegabili all’area degli interessi connessi al


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