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PRELIEVO COATTIVO E ACCERTAMENTO SU DNA UN ATTENTO E DELICATO
BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED ESIGENZE DI GIUSTIZIA
In tali contesti, la legge riconosce al giudice la possibilità di disporre l’ese-
cuzione coattiva delle suddette operazioni, legittimando l’utilizzo di mezzi di
coercizione fisica “per il solo tempo strettamente necessario alla esecuzione del prelievo o
dell’accertamento”, con espresso rinvio all’art. 132, comma 2, c.p.p., ai sensi del
quale, la persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a
disposizione oltre il tempo strettamente necessario al compimento dell’atto
previsto e che in ogni caso la stessa non può essere trattenuta oltre le ventiquat-
tro ore. Difatti, superati i limiti cronologici individuati dalla norma, la restrizio-
ne della libertà personale diviene arbitraria e di conseguenza, illegittima.
d. La sorte del campione biologico prelevato. A chiusura dell’iter procedimentale
oggetto di analisi, è necessario chiamare in causa l’art. 72-quater disp. att. ai sensi
del quale, all’esito dell’accertamento, “il giudice dispone, a cura dello stesso perito che
ne redige apposito verbale, l’immediata distruzione del campione biologico” .
(57)
Tale fisiologica conseguenza è connessa alla avvenuta assunzione della
prova, in seguito alla quale il campione biologico potrà essere distrutto.
Tuttavia, la legge ne ammette in ipotesi eccezionali la conservazione e cioè nei
casi in cui la stessa appaia assolutamente indispensabile oppure laddove tale
evenienza sia sorretta da esigenze di approfondimento dei risultati probatori tali
da giustificarne la conservazione .
(58)
e. Sanzioni processuali. L’art. 224-bis, infine, dispone una serie di sanzioni
processuali che scattano in occasione della inosservanza della disciplina sopra
esposta e cioè nel caso in cui non risultino adempiuti gli obblighi contenutistici
relativi all’ordinanza che dispone la perizia coattiva.
La prima ipotesi prevista è quella della nullità speciale, la quale scatta sia
qualora l’ordinanza che dispone la perizia non rechi il contenuto tassativo così
come stabilito dal secondo comma della norma, sia qualora la persona interes-
sata abbia nominato un difensore e questi non assistita allo svolgimento delle
operazioni peritali .
(59)
Emerge come, nell’ambito di tale disciplina, il regime delle nullità muti a
seconda dell’individuo da sottoporre alle suddette attività.
(57) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, op. cit.
(58) - Ibidem.
(59) - P. TONINI, op. cit.
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