Page 79 - Rassegna 2017-3
P. 79

PRELIEVO COATTIVO E ACCERTAMENTO SU DNA UN ATTENTO E DELICATO
             BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED ESIGENZE DI GIUSTIZIA


                  In tali contesti, la legge riconosce al giudice la possibilità di disporre l’ese-
             cuzione coattiva delle suddette operazioni, legittimando l’utilizzo di mezzi di
             coercizione fisica “per il solo tempo strettamente necessario alla esecuzione del prelievo o
             dell’accertamento”, con espresso rinvio all’art. 132, comma 2, c.p.p., ai sensi del
             quale, la persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a
             disposizione  oltre  il  tempo  strettamente  necessario  al  compimento  dell’atto
             previsto e che in ogni caso la stessa non può essere trattenuta oltre le ventiquat-
             tro ore. Difatti, superati i limiti cronologici individuati dalla norma, la restrizio-
             ne della libertà personale diviene arbitraria e di conseguenza, illegittima.
                  d. La sorte del campione biologico prelevato. A chiusura dell’iter procedimentale
             oggetto di analisi, è necessario chiamare in causa l’art. 72-quater disp. att. ai sensi
             del quale, all’esito dell’accertamento, “il giudice dispone, a cura dello stesso perito che
             ne redige apposito verbale, l’immediata distruzione del campione biologico” .
                                                                          (57)
                  Tale  fisiologica  conseguenza  è  connessa  alla  avvenuta  assunzione  della
             prova,  in  seguito  alla  quale  il  campione  biologico  potrà  essere  distrutto.
             Tuttavia, la legge ne ammette in ipotesi eccezionali la conservazione e cioè nei
             casi in cui la stessa appaia assolutamente indispensabile oppure laddove tale
             evenienza sia sorretta da esigenze di approfondimento dei risultati probatori tali
             da giustificarne la conservazione .
                                            (58)
                  e. Sanzioni processuali. L’art. 224-bis, infine, dispone una serie di sanzioni
             processuali che scattano in occasione della inosservanza della disciplina sopra
             esposta e cioè nel caso in cui non risultino adempiuti gli obblighi contenutistici
             relativi all’ordinanza che dispone la perizia coattiva.
                  La prima ipotesi prevista è quella della nullità speciale, la quale scatta sia
             qualora l’ordinanza che dispone la perizia non rechi il contenuto tassativo così
             come stabilito dal secondo comma della norma, sia qualora la persona interes-
             sata abbia nominato un difensore e questi non assistita allo svolgimento delle
             operazioni peritali .
                              (59)
                  Emerge come, nell’ambito di tale disciplina, il regime delle nullità muti a
             seconda dell’individuo da sottoporre alle suddette attività.

             (57) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, op. cit.
             (58) - Ibidem.
             (59) - P. TONINI, op. cit.

                                                                                      77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84