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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Il secondo comma della norma, difatti, dispone che “quando vi è fondato
               motivi di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini,
               il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i
               medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’art. 224-bis”.
                    Inoltre, il P.M. è legittimato a disporre non solo l’accompagnamento coat-
               tivo  qualora  la  persona  da  sottoporre  alle  operazioni  non  si  presenti  senza
               addurre un legittimo impedimento, ma anche l’esecuzione coattiva delle opera-
               zioni se la persona comparsa rifiuta di sottoporsi alle stesse.
                    In questi casi, comunque, il P.M. dovrà richiedere al G.I.P. la convalida del
               decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo entro le
               quarantotto  ore  successive  alla  effettiva  limitazione  della  libertà  personale  e
               quindi  al  compimento  delle  operazioni.  Il  giudice  provvede  con  ordinanza
               entro  le  quarantotto  ore  successive,  dandone  immediato  avviso  al  P.M.  e  al
               difensore. Infine, l’ultimo comma della disposizione in commento, prevede le
               invalidità conseguenti alla violazione delle norme relative ai limiti e alla durata
               dell’accompagnamento coattivo (di cui all’art. 132, comma 2 c.p.p.), la disciplina
               relativa al contenuto dell’ordinanza (art. 224-bis, comma 2) e infine i divieti rela-
               tivi agli accertamenti (art. 224-bis, commi 4 e 5) .
                                                             (66)
                    Le suddette norme, ai sensi della disposizione in esame, si applicano “a
               pena di nullità delle operazioni ed inutilizzabilità delle informazioni così acquisite”, facen-
               do emergere una particolare ed inedita ipotesi di concorso di nullità ed inutiliz-
               zabilità che sembra rivelare una particolare attenzione da parte del legislatore
               nei confronti della materia .
                                         (67)
                    Nell’ottica di completamento del sistema è infine necessario citare l’art.
               349, comma 2-bis, c.p.p. - inserito dal d. l. antiterrorismo n. 144/2005, conv. in
               l. n. 155 - il quale contempla tra le attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
               ed in particolare, tra i rilievi da compiersi nei confronti dell’indagato per fini di
               identificazione, il prelievo di capelli o saliva che può avvenire anche in assenza
               di collaborazione da parte dell’interessato. Difatti, laddove l’indagato non mani-
               festi il proprio consenso ai fini del prelievo di materiale biologico, la polizia giu-
               diziaria può procedere a prelievo coattivo dello stesso purché in presenza di

               (66) - Ibidem.
               (67) - Ibidem.

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