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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Il secondo comma della norma, difatti, dispone che “quando vi è fondato
motivi di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini,
il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i
medesimi elementi previsti dal comma 2 dell’art. 224-bis”.
Inoltre, il P.M. è legittimato a disporre non solo l’accompagnamento coat-
tivo qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza
addurre un legittimo impedimento, ma anche l’esecuzione coattiva delle opera-
zioni se la persona comparsa rifiuta di sottoporsi alle stesse.
In questi casi, comunque, il P.M. dovrà richiedere al G.I.P. la convalida del
decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo entro le
quarantotto ore successive alla effettiva limitazione della libertà personale e
quindi al compimento delle operazioni. Il giudice provvede con ordinanza
entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al P.M. e al
difensore. Infine, l’ultimo comma della disposizione in commento, prevede le
invalidità conseguenti alla violazione delle norme relative ai limiti e alla durata
dell’accompagnamento coattivo (di cui all’art. 132, comma 2 c.p.p.), la disciplina
relativa al contenuto dell’ordinanza (art. 224-bis, comma 2) e infine i divieti rela-
tivi agli accertamenti (art. 224-bis, commi 4 e 5) .
(66)
Le suddette norme, ai sensi della disposizione in esame, si applicano “a
pena di nullità delle operazioni ed inutilizzabilità delle informazioni così acquisite”, facen-
do emergere una particolare ed inedita ipotesi di concorso di nullità ed inutiliz-
zabilità che sembra rivelare una particolare attenzione da parte del legislatore
nei confronti della materia .
(67)
Nell’ottica di completamento del sistema è infine necessario citare l’art.
349, comma 2-bis, c.p.p. - inserito dal d. l. antiterrorismo n. 144/2005, conv. in
l. n. 155 - il quale contempla tra le attività ad iniziativa della polizia giudiziaria
ed in particolare, tra i rilievi da compiersi nei confronti dell’indagato per fini di
identificazione, il prelievo di capelli o saliva che può avvenire anche in assenza
di collaborazione da parte dell’interessato. Difatti, laddove l’indagato non mani-
festi il proprio consenso ai fini del prelievo di materiale biologico, la polizia giu-
diziaria può procedere a prelievo coattivo dello stesso purché in presenza di
(66) - Ibidem.
(67) - Ibidem.
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