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PRELIEVO COATTIVO E ACCERTAMENTO SU DNA UN ATTENTO E DELICATO
             BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED ESIGENZE DI GIUSTIZIA


                  Sebbene si tratti di una disciplina modellata su quella dell’art. 224-bis, è
             opportuno  sottolineare  che  la  scelta  del  legislatore  di  regolamentare  questa
             eventualità in una norma nuova e diversa rispetto alla precedente, dipende dal
             fatto che siamo qui in presenza di un atto di indagine che rientra nella regola
             del segreto investigativo e che in quanto tale si pone come differente rispetto al
             mezzo di prova previsto nell’art. 224-bis. Ciò posto, è necessario precisare che
             l’art. 359-bis trova applicazione solo nel caso in cui al P.M. si presenti la neces-
             sità di svolgere un accertamento idoneo a incidere sulla libertà personale del
             soggetto da sottoporvi che però si mostra dissenziente.
                  Difatti,  come  accade  per  la  perizia,  quando  occorre  eseguire  i  suddetti
             accertamenti ma vi sia il consenso del soggetto interessato, il P.M. può proce-
             dervi direttamente attraverso il proprio consulente tecnico ed in tal caso troverà
             applicazione l’art. 359 se si tratta di accertamenti ripetibili e l’art. 360 se l’accer-
             tamento tecnico ha natura di atto irripetibile .
                                                        (65)
                  A questo punto, si procederà al prelievo di campione biologico (se invece
             il prelievo viene effettuato su un oggetto o da un luogo, si parla in questi casi
             di reperto). Qualora invece non vi sia il consenso dell’interessato, l’art. 359-bis
             consente il prelievo coattivo di capelli, peli o mucosa del cavo orale su persone
             viventi finalizzato alla tipizzazione del profilo di DNA nonché il compimento
             di accertamenti medici.
                  Al fine di svolgere le suddette attività nella piena osservanza della riserva
             di legge e di giurisdizione prevista dall’art. 13, comma 2, Cost. in relazione alla
             materia in oggetto, la norma dispone che il P.M. che intende dare luogo a tali
             accertamenti “ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordi-
             nanza quando ricorrono le condizioni previste” e cioè quelle di cui all’art. 224-bis, com-
             presi i relativi limiti.
                  L’ordinanza  del  G.I.P.  dovrà  quindi  essere  motivata  e  contenere  tutti  i
             requisiti la cui sussistenza è necessaria ai fini del compimento delle operazioni
             coattive. Tenendo poi conto delle particolari situazioni che potrebbero verifi-
             carsi nel corso delle indagini preliminari, il legislatore ha previsto una partico-
             lare disciplina che opera nei casi di urgenza, predisponendo un’apposita proce-
             dura che prescinde dal previo controllo giurisdizionale.
             (65) - Ibidem.

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