Page 81 - Rassegna 2017-3
P. 81
PRELIEVO COATTIVO E ACCERTAMENTO SU DNA UN ATTENTO E DELICATO
BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED ESIGENZE DI GIUSTIZIA
Sebbene si tratti di una disciplina modellata su quella dell’art. 224-bis, è
opportuno sottolineare che la scelta del legislatore di regolamentare questa
eventualità in una norma nuova e diversa rispetto alla precedente, dipende dal
fatto che siamo qui in presenza di un atto di indagine che rientra nella regola
del segreto investigativo e che in quanto tale si pone come differente rispetto al
mezzo di prova previsto nell’art. 224-bis. Ciò posto, è necessario precisare che
l’art. 359-bis trova applicazione solo nel caso in cui al P.M. si presenti la neces-
sità di svolgere un accertamento idoneo a incidere sulla libertà personale del
soggetto da sottoporvi che però si mostra dissenziente.
Difatti, come accade per la perizia, quando occorre eseguire i suddetti
accertamenti ma vi sia il consenso del soggetto interessato, il P.M. può proce-
dervi direttamente attraverso il proprio consulente tecnico ed in tal caso troverà
applicazione l’art. 359 se si tratta di accertamenti ripetibili e l’art. 360 se l’accer-
tamento tecnico ha natura di atto irripetibile .
(65)
A questo punto, si procederà al prelievo di campione biologico (se invece
il prelievo viene effettuato su un oggetto o da un luogo, si parla in questi casi
di reperto). Qualora invece non vi sia il consenso dell’interessato, l’art. 359-bis
consente il prelievo coattivo di capelli, peli o mucosa del cavo orale su persone
viventi finalizzato alla tipizzazione del profilo di DNA nonché il compimento
di accertamenti medici.
Al fine di svolgere le suddette attività nella piena osservanza della riserva
di legge e di giurisdizione prevista dall’art. 13, comma 2, Cost. in relazione alla
materia in oggetto, la norma dispone che il P.M. che intende dare luogo a tali
accertamenti “ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordi-
nanza quando ricorrono le condizioni previste” e cioè quelle di cui all’art. 224-bis, com-
presi i relativi limiti.
L’ordinanza del G.I.P. dovrà quindi essere motivata e contenere tutti i
requisiti la cui sussistenza è necessaria ai fini del compimento delle operazioni
coattive. Tenendo poi conto delle particolari situazioni che potrebbero verifi-
carsi nel corso delle indagini preliminari, il legislatore ha previsto una partico-
lare disciplina che opera nei casi di urgenza, predisponendo un’apposita proce-
dura che prescinde dal previo controllo giurisdizionale.
(65) - Ibidem.
79