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PRELIEVO COATTIVO E ACCERTAMENTO SU DNA UN ATTENTO E DELICATO
BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED ESIGENZE DI GIUSTIZIA
a. Presupposti oggettivi. Sul versante oggettivo, requisito necessario per dare
esecuzione in forma coattiva ai prelievi biologici è costituito dal titolo di reato, il
quale deve rientrare nel novero di quelli indicati dalla norma, posto che la stessa
precisa la tipologia di reati in relazione ai quali può darsi attuazione allo svolgi-
mento delle attività in oggetto. Ai sensi del primo comma della disposizione in
commento, difatti, la perizia coattiva è consentita solo “quando si procede per un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo
o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti
dalla legge”, sebbene la dottrina abbia evidenziato come l’inciso che rimanda agli
altri casi previsti dalla legge non sia di agevole inquadramento sistematico .
(52)
Al requisito che fa leva sulla gravità del reato si affianca poi quello della
assoluta indispensabilità per la prova dei fatti, condizione della quale spetterà al giudice
dare conto in sede di motivazione dell’ordinanza che dispone la perizia coattiva,
esplicitando, in particolare, i motivi che rendono indefettibile il prelievo di mate-
riale biologico da una certa persona. Il requisito della assoluta indispensabilità
appare ispirato alla logica della extrema ratio: in tale ottica, l’attività da compiere
dovrebbe risultare non solo l’unico modo per ottenere il campione biologico, ma
anche caratterizzarsi “per la natura infungibile in termini di risultato cognitivo” .
(53)
Tuttavia, non mancano voci contrarie, le quali, nell’intento di offrire una
lettura più coerente con l’art. 224-bis, ritengono sia più corretto affermare che
ad apparire assolutamente indispensabile debba essere il contributo probatorio
al quale mira la perizia .
(54)
b. Presupposti soggettivi. Nel quadro delineato dalla norma, non sembrano
sussistere preclusioni di natura soggettiva, deponendo in tal senso non solo il
riferimento alle persone viventi, ma anche quello ancora più generico di persone da
sottoporre all’esame.
c. Il procedimento. L’ordinanza del giudice che dispone la perizia coattiva. La perizia coat-
tiva, la cui sede naturale è senza dubbio quella dibattimentale di primo grado, deve
essere disposta dal giudice con ordinanza motivata che può essere adottata anche d’uf-
ficio e che deve essere notificata ai soggetti indicati nel terzo comma della norma.
(52) - Cfr. con G. CONSO, G. ILLUMINATI, op. cit.
(53) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, op. cit.
(54) - Ibidem. Cfr. in particolare con GABRIELLI, nota in G. CONSO, G. ILLUMINATI, op. cit.
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