Page 72 - Rassegna 2017-3
P. 72

STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Nell’affrontare la questione sollevata in relazione agli artt. 13, comma 2, e
               3 Cost., il Giudice delle Leggi dichiara illegittimo l’art. 224, comma 2, nella parte
               in cui consente al giudice, ai fini dell’espletamento di una perizia, di disporre
               misure che vengano ad incidere sulla libertà personale dell’indagato, dell’impu-
               tato o di terzi senza tuttavia prevedere specificamente quale siano quelle esperi-
               bili nonché i casi e i modi relativi allo svolgimento delle suddette attività .
                                                                                   (43)
                    Si avvertiva così la necessità di bilanciare la tutela della libertà della persona
               con le esigenze di giustizia in tutti casi in cui, ai fini dell’indagine, si rivelava neces-
               sario compiere atti in grado di incidere in maniera diretta sui diritti alla libertà per-
               sonale, all’integrità fisica, alla dignità, alla riservatezza e alla difesa, soprattutto in
               occasione di una loro eventuale esecuzione coattiva. Tale esigenza era dimostrata
               dagli stessi termini di riferimento del giudizio di legittimità: da una parte, la tutela
               delle libertà fondamentali dell’individuo, del rispetto e della dignità della persona
               umana e dall’altra, gli interessi della giustizia, considerando che in caso di man-
               canza di consenso da parte del soggetto sottoposto a qualsiasi forma di prelievo
               coattivo, il ricorso allo stesso al fine di effettuare un test genetico e quindi un
               accertamento su DNA, comporta una significativa restrizione della libertà perso-
               nale. Ciò posto, si rilevava l’assoluta ed eccessiva genericità dell’art. 224 nella parte
               in cui prevede che il giudice possa adottare “tutti gli altri provvedimenti che si rendono
               necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali”. Si prospettava, come anticipato, la
               violazione degli artt. 13, comma 2, e 3 della Carta Costituzionale.
                    Sotto il primo profilo, la disposizione censurata, nel riconoscere al giudice
               ampi poteri discrezionali in caso di prelievo coattivo “senza porre condizioni o limiti
               ai poteri dispositivi e coattivi, necessari per provvedere al prelievo di campioni ematici nono-
               stante la contraria volontà espressa dall’interessato” , contrasterebbe con la norma
                                                           (44)
               costituzionale che impone una riserva di legge e quindi una previsione specifica
               dei casi e dei modi in cui la restrizione della libertà possa realizzarsi.
                    L’art. 13 Cost., difatti, nel sancire la inviolabilità della libertà personale,
               dispone che eventuali limitazioni della stessa sono ammesse unicamente per

               (43) - Ibidem. Si precisa, comunque, che le prime problematiche erano in verità già sorte in relazione
                    alla legittimità degli accertamenti e del prelievo dei campioni durante la vigenza del precedente
                    Codice della Strada, in rapporto alla necessità di acquisire il consenso dell’interessato.
               (44) - D. VIGONI, op. cit.

               70
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77