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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
4. Aspetti processuali: la particolare ipotesi del prelievo coattivo di cam-
pione biologico alla luce delle principali questioni di legittimità costi-
tuzionale
In ragione delle precedenti considerazioni, è opportuno rilevare che quan-
do si parla di analisi del DNA si tratta comunque di atti idonei ad incidere sulla
libertà personale dei soggetti ad essa sottoposti, sostanziandosi la stessa in pre-
lievi di campioni biologici finalizzati all’estrazione del profilo genetico dell’in-
dagato o di altre persone.
Sebbene ciò non desti particolari problematiche nel caso in cui il soggetto
sottoposto all’analisi abbia prestato il proprio libero e legittimo consenso al pre-
lievo di un campione biologico, maggiori perplessità emergono laddove lo stes-
so neghi il proprio consenso allo svolgimento di tale attività, manifestando,
quindi, totale assenza di collaborazione.
Il prelievo ematico coattivo, difatti, è inquadrabile nell’ambito delle forme
di limitazione della libertà personale, poiché per procedere allo stesso è richiesta
senza dubbio una restrizione della suddetta libertà o comunque una seppur
minima invasione nella sfera corporale del soggetto sottopostovi, al quale viene
sottratta per fini di acquisizione probatoria “una parte che è pressoché rilevante ma
non certo nulla” .
(37)
Qualificare il prelievo ematico coattivo in termini di misura in grado di
incidere sulla libertà personale della persona fisica rendeva evidentemente
necessaria una specifica regolamentazione normativa che in quanto tale fosse
idonea a cristallizzare criteri ben definiti, evitando in tal modo il rischio di
rimettere tali valutazioni alla mera discrezionalità dell’organo giudicante.
Il codice di rito, tuttavia, nella sua formulazione originaria, non conteneva
alcuna specifica regolamentazione relativa a tali ipotesi. In realtà, l’unica dispo-
sizione codicistica di riferimento era l’art. 224, comma 2, il quale consentiva al
giudice di ordinare coattivamente la sottoposizione dell’indagato o di terzi allo
svolgimento di attività peritali idonee ad incidere sulla libertà personale, senza
tuttavia prevedere i casi e i modi relativi al compimento delle suddette attività .
(38)
(37) - C. Cost. sent. n. 238/1996, da Giuricost. org, Consulta on line.
(38) - P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2013.
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