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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



               4. Aspetti processuali: la particolare ipotesi del prelievo coattivo di cam-
                  pione biologico alla luce delle principali questioni di legittimità costi-
                  tuzionale


                    In ragione delle precedenti considerazioni, è opportuno rilevare che quan-
               do si parla di analisi del DNA si tratta comunque di atti idonei ad incidere sulla
               libertà personale dei soggetti ad essa sottoposti, sostanziandosi la stessa in pre-
               lievi di campioni biologici finalizzati all’estrazione del profilo genetico dell’in-
               dagato o di altre persone.
                    Sebbene ciò non desti particolari problematiche nel caso in cui il soggetto
               sottoposto all’analisi abbia prestato il proprio libero e legittimo consenso al pre-
               lievo di un campione biologico, maggiori perplessità emergono laddove lo stes-
               so  neghi  il  proprio  consenso  allo  svolgimento  di  tale  attività,  manifestando,
               quindi, totale assenza di collaborazione.
                    Il prelievo ematico coattivo, difatti, è inquadrabile nell’ambito delle forme
               di limitazione della libertà personale, poiché per procedere allo stesso è richiesta
               senza  dubbio  una  restrizione  della  suddetta  libertà  o  comunque  una  seppur
               minima invasione nella sfera corporale del soggetto sottopostovi, al quale viene
               sottratta per fini di acquisizione probatoria “una parte che è pressoché rilevante ma
               non certo nulla” .
                             (37)
                    Qualificare il prelievo ematico coattivo in termini di misura in grado di
               incidere  sulla  libertà  personale  della  persona  fisica  rendeva  evidentemente
               necessaria una specifica regolamentazione normativa che in quanto tale fosse
               idonea  a  cristallizzare  criteri  ben  definiti,  evitando  in  tal  modo  il  rischio  di
               rimettere tali valutazioni alla mera discrezionalità dell’organo giudicante.
                    Il codice di rito, tuttavia, nella sua formulazione originaria, non conteneva
               alcuna specifica regolamentazione relativa a tali ipotesi. In realtà, l’unica dispo-
               sizione codicistica di riferimento era l’art. 224, comma 2, il quale consentiva al
               giudice di ordinare coattivamente la sottoposizione dell’indagato o di terzi allo
               svolgimento di attività peritali idonee ad incidere sulla libertà personale, senza
               tuttavia prevedere i casi e i modi relativi al compimento delle suddette attività .
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               (37) - C. Cost. sent. n. 238/1996, da Giuricost. org, Consulta on line.
               (38) - P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2013.

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