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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Proprio nell’intento di fornire adeguata soluzione a tale complessa e deli-
cata questione, il legislatore, sebbene dopo circa un decennio di silenzio, decide
di regolamentare la vicenda mediante apposita disciplina, attesa la necessità di
predisporre un attento bilanciamento tra la tutela della libertà personale e l’esi-
genza di accertamento dei fatti. La risposta è giunta quindi solo al termine del
percorso tracciato dalla Corte Costituzionale con una decisione, quella in com-
mento, che ha costituito una fondamentale linea guida per il legislatore chiama-
to ad intervenire sulla materia.
In accoglimento di quanto emerso dalla pronuncia del 1996, il legislatore
vara la l. n. 85/2009 ad opera della quale viene introdotto nel codice di rito il
nuovo art. 224-bis, recante una specifica regolamentazione delle ipotesi in cui
nel corso della perizia si renda necessario effettuare prelievi ed accertamenti
medici coattivi, la cui analisi sarà oggetto del paragrafo che segue.
5. La procedura ordinaria. I prelievi coattivi e l’assenza di consenso da
parte dell’interessato. Gli artt. 224-bis, 359-bis e 349, comma 2-bis,
c.p.p.
Come sopra esaminato, particolari considerazioni si pongono nel caso in
cui l’individuo da sottoporre a prelievo di campione biologico non abbia pre-
stato il proprio consenso allo svolgimento delle suddette operazioni.
La legge ha così previsto una disciplina organica in occasione della perizia
coattiva disposta dal giudice ed ha inoltre regolamentato, mediante l’art. 359 bis
c.p.p., l’ipotesi in cui la necessità di svolgere un accertamento coattivo si presen-
ti al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, attraverso una
norma in larga parte costruita mediante ricorso alla tecnica del rinvio alla disci-
plina predisposta in relazione ai casi di cui all’art. 224-bis.
Ritornando a quanto disposto dall’art. 224-bis, il quale funge da norma di
riferimento per ciò che concerne la necessità di compiere atti idonei ad incidere
sulla libertà personale, è necessario chiarire sin da subito che la disciplina in
esame trova applicazione unicamente nel caso in cui manchi il consenso dell’in-
teressato a sottoporsi alla perizia avente ad oggetto un atto invasivo e non
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