Page 75 - Rassegna 2017-3
P. 75

PRELIEVO COATTIVO E ACCERTAMENTO SU DNA UN ATTENTO E DELICATO
             BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED ESIGENZE DI GIUSTIZIA


             anche nel caso in cui lo stesso si riveli consenziente.
                  Difatti, in presenza di consenso e di collaborazione da parte dell’interes-
             sato, non scattando la necessità di tutelare la libertà personale in maniera ana-
             loga rispetto ai casi di mancanza di collaborazione, i prelievi e gli accertamenti
             possono essere effettuati nel corso delle comuni attività peritali e senza l’osser-
             vanza di particolari formalità. Di conseguenza, in caso di consenso al prelievo
             di materiale biologico si è fuori dallo schema procedimentale di cui all’art. 224
             bis. Da ciò emerge come l’ipotesi in cui il soggetto interessato manifesti piena
             e consapevole adesione allo svolgimento di attività peritali consistenti in prelie-
             vo di campioni biologici, risulti, di fatto, priva di apposita disciplina, con la con-
             seguenza che in tali situazioni le attività in commento non sono subordinate alla
             sussistenza di requisiti specifici.
                  Tale assunto ha suscitato non poche riserve in dottrina, posto che si lasce-
             rebbero in tal modo prive di adeguata tutela “le operazioni “volontarie”, che devono
             ritenersi sganciate dal titolo di reato per cui si procede e da una verifica in termini di necessità
             probatoria” ,  sostenendo  che  neppure  il  consenso  della  persona  interessata
                      (47)
             possa considerarsi in grado di lederne l’integrità psicofisica, la dignità e la salute.
                  Non  manca,  difatti,  chi  sostiene  che  anche  in  presenza  di  adesione  da
             parte della persona interessata dovrebbero trovare applicazione le medesime
             modalità esecutive tipizzate dall’art. 224-bis .
                                                      (48)
                  È  necessario,  a  questo  punto,  scendere  ad  un’analisi  dettagliata  della
             norma in commento ed esaminarne l’ambito di applicazione nonché i presup-
             posti oggettivi e soggettivi, premettendo, innanzitutto, che le tipologie di attivi-
             tà in essa contemplate assumono evidentemente carattere tassativo, nell’ottica
             di  un’esegesi  costituzionalmente  orientata.  Contrariamente,  difatti,  laddove
             l’elenco di attività contemplate dall’art. 224-bis, comma 1, venisse interpretato
             in chiave meramente esemplificativa, ne deriverebbe un vulnus sul piano della
             riserva di legge prevista dall’art. 13, comma 2, Cost. con riguardo ai casi e ai
             modi in cui la libertà personale può essere limitata .
                                                             (49)

             (47) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, Commentario breve al codice di procedura penale, Seconda edizione,
                  2015, pag. 883.
             (48) - Cfr. con LEO, in Rivista italiana di medicina legale; PRESUTTI, in Rivista italiana di diritto e procedura
                  penale; PANZAVOLTA, in G. CONSO, G. ILLUMINATI, op. cit.

                                                                                      73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80