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PRELIEVO COATTIVO E ACCERTAMENTO SU DNA UN ATTENTO E DELICATO
BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED ESIGENZE DI GIUSTIZIA
anche nel caso in cui lo stesso si riveli consenziente.
Difatti, in presenza di consenso e di collaborazione da parte dell’interes-
sato, non scattando la necessità di tutelare la libertà personale in maniera ana-
loga rispetto ai casi di mancanza di collaborazione, i prelievi e gli accertamenti
possono essere effettuati nel corso delle comuni attività peritali e senza l’osser-
vanza di particolari formalità. Di conseguenza, in caso di consenso al prelievo
di materiale biologico si è fuori dallo schema procedimentale di cui all’art. 224
bis. Da ciò emerge come l’ipotesi in cui il soggetto interessato manifesti piena
e consapevole adesione allo svolgimento di attività peritali consistenti in prelie-
vo di campioni biologici, risulti, di fatto, priva di apposita disciplina, con la con-
seguenza che in tali situazioni le attività in commento non sono subordinate alla
sussistenza di requisiti specifici.
Tale assunto ha suscitato non poche riserve in dottrina, posto che si lasce-
rebbero in tal modo prive di adeguata tutela “le operazioni “volontarie”, che devono
ritenersi sganciate dal titolo di reato per cui si procede e da una verifica in termini di necessità
probatoria” , sostenendo che neppure il consenso della persona interessata
(47)
possa considerarsi in grado di lederne l’integrità psicofisica, la dignità e la salute.
Non manca, difatti, chi sostiene che anche in presenza di adesione da
parte della persona interessata dovrebbero trovare applicazione le medesime
modalità esecutive tipizzate dall’art. 224-bis .
(48)
È necessario, a questo punto, scendere ad un’analisi dettagliata della
norma in commento ed esaminarne l’ambito di applicazione nonché i presup-
posti oggettivi e soggettivi, premettendo, innanzitutto, che le tipologie di attivi-
tà in essa contemplate assumono evidentemente carattere tassativo, nell’ottica
di un’esegesi costituzionalmente orientata. Contrariamente, difatti, laddove
l’elenco di attività contemplate dall’art. 224-bis, comma 1, venisse interpretato
in chiave meramente esemplificativa, ne deriverebbe un vulnus sul piano della
riserva di legge prevista dall’art. 13, comma 2, Cost. con riguardo ai casi e ai
modi in cui la libertà personale può essere limitata .
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(47) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, Commentario breve al codice di procedura penale, Seconda edizione,
2015, pag. 883.
(48) - Cfr. con LEO, in Rivista italiana di medicina legale; PRESUTTI, in Rivista italiana di diritto e procedura
penale; PANZAVOLTA, in G. CONSO, G. ILLUMINATI, op. cit.
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