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PRELIEVO COATTIVO E ACCERTAMENTO SU DNA UN ATTENTO E DELICATO
             BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED ESIGENZE DI GIUSTIZIA


             atto motivato dell’autorità giudiziaria - quindi, riserva di giurisdizione - e nei soli
             casi e modi previsti dalla legge - riserva di legge, appunto - .
                  All’evidenza dei fatti, la formulazione originaria dell’art. 224 non era ido-
             nea a soddisfare i suddetti requisiti. Appariva quindi necessario predisporre le
             opportune tutele e garanzie attraverso una disciplina codicistica completa ed
             analitica in grado di regolare e limitare i poteri dell’autorità giudiziaria in tema
             di libertà personale, al fine di evitare eccessive ingerenze ed intrusioni da parte
             della stessa nella sfera personale dell’individuo unicamente per fini probatori.
                  In secondo luogo, in relazione alla seconda censura di costituzionalità, si evi-
             denziava che l’attribuzione al giudice di un indiscriminato potere di sottoporre l’in-
             dagato o altre persone ad ogni forma di prelievo avente carattere invasivo, suscitava
             evidenti perplessità anche sotto il più generale profilo della disparità di trattamento.
                  Alla luce di tali considerazioni, si imponeva con forza sempre maggiore
             l’esigenza di una precisa individuazione dei presupposti e dei limiti relativi allo
             svolgimento delle attività di prelievo coattivo, in ragione non solo della neces-
             sità di salvaguardare, come precisato, i diritti in parola, ma anche di incanalare
             l’attività del giudice entro limiti e regole ben precise tutte le volte in cui la stessa
             venga ad incidere in maniera così diretta con le libertà personali.
                  Dunque, una lacuna normativa che non poteva più essere colmata sempli-
             cemente in via interpretativa, ma tale da richiedere in tempi rapidi l’intervento
             del legislatore, considerata anche l’importanza a fini investigativi del prelievo
             coattivo di campione biologico e la necessità di salvaguardare l’utilizzo dello
             stesso al fine di evitare che si rinunci ingiustificatamente ad uno strumento par-
             ticolarmente efficace e spesso determinante in grado di fornire elementi e dati
             significativi.
                  La stessa Consulta, difatti, aveva sottolineato l’utilità processuale di simili
             attività, affermando con chiarezza che “l’esigenza di acquisire la prova di un reato
             costituisce un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di lega-
             lità” e che atti del genere “possono essere compiuti solo in presenza di ulteriori requisiti
                (45)
             di sostanza” , evidenziando che la materia degli accertamenti coercitivi necessi-
                       (46)
             tava di una dettagliata regolamentazione da parte del legislatore.

             (45) - C. Cost., sent. n. 238/1996, da P. TONINI, op. cit.
             (46) - Ibidem.

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