Page 76 - Rassegna 2017-3
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
In relazione alle attività che possono essere compiute, la norma parla di
atti idonei ad incidere sulla libertà personale, con espressa indicazione del pre-
lievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai fini della deter-
minazione del profilo di DNA o più in generale, di accertamenti medici, in relazio-
ne ai quali emergono maggiori perplessità legate alla loro definizione, tipologia
e modalità esecutive.
Come sostenuto da autorevole dottrina, anche gli accertamenti medici
avrebbero dovuto essere oggetto di espressa previsione da parte del legislatore,
stante la vigenza del principio di tassatività esistente in materia , rilevando
(50)
come la formula prescelta dal legislatore sia caratterizzata da un notevole tasso
di indeterminatezza, tale da rendere problematica l’individuazione dell’ambito
applicativo designato dalla norma e tale da far rientrare in tale categoria una
vasta gamma di accertamenti.
Probabilmente, la ratio della scelta del legislatore di non individuare nello
specifico i suddetti accertamenti e di non prevedere un elenco dei singoli atti
espletabili, può essere colta nel fatto che una eventuale elencazione tassativa
sarebbe stata inevitabilmente esposta ad una rapida obsolescenza, tenuto conto
della continua evoluzione della scienza in campo medico .
(51)
È chiaro che il legislatore ha comunque previsto dei limiti oltre i quali lo
svolgimento delle suddette attività non può spingersi. Difatti, il comma 4 del-
l’art. 224 bis stabilisce che “non possono in alcun caso essere disposte operazioni che con-
trastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità
fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono
provocare sofferenze di non lieve entità” ed in relazione alle modalità di esecuzione
delle attività stesse, che “le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della
dignità e del pudore di chi vi è sottoposto” prediligendo, in ogni caso, le tecniche meno
invasive.
Questa precisazione da parte del legislatore consente di affermare che
anche in tale contesto emerge l’esigenza di osservare il generale canone di mini-
ma offensività.
(49) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, op. cit.
(50) - P. TONINI, op. cit.
(51) - Ibidem.
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