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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    In relazione alle attività che possono essere compiute, la norma parla di
               atti idonei ad incidere sulla libertà personale, con espressa indicazione del pre-
               lievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai fini della deter-
               minazione del profilo di DNA o più in generale, di accertamenti medici, in relazio-
               ne ai quali emergono maggiori perplessità legate alla loro definizione, tipologia
               e modalità esecutive.
                    Come  sostenuto  da  autorevole  dottrina,  anche  gli  accertamenti  medici
               avrebbero dovuto essere oggetto di espressa previsione da parte del legislatore,
               stante  la  vigenza  del  principio  di  tassatività  esistente  in  materia ,  rilevando
                                                                               (50)
               come la formula prescelta dal legislatore sia caratterizzata da un notevole tasso
               di indeterminatezza, tale da rendere problematica l’individuazione dell’ambito
               applicativo designato dalla norma e tale da far rientrare in tale categoria una
               vasta gamma di accertamenti.
                    Probabilmente, la ratio della scelta del legislatore di non individuare nello
               specifico i suddetti accertamenti e di non prevedere un elenco dei singoli atti
               espletabili, può essere colta nel fatto che una eventuale elencazione tassativa
               sarebbe stata inevitabilmente esposta ad una rapida obsolescenza, tenuto conto
               della continua evoluzione della scienza in campo medico .
                                                                      (51)
                    È chiaro che il legislatore ha comunque previsto dei limiti oltre i quali lo
               svolgimento delle suddette attività non può spingersi. Difatti, il comma 4 del-
               l’art. 224 bis stabilisce che “non possono in alcun caso essere disposte operazioni che con-
               trastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità
               fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono
               provocare sofferenze di non lieve entità” ed in relazione alle modalità di esecuzione
               delle attività stesse, che “le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della
               dignità e del pudore di chi vi è sottoposto” prediligendo, in ogni caso, le tecniche meno
               invasive.
                    Questa  precisazione  da  parte  del  legislatore  consente  di  affermare  che
               anche in tale contesto emerge l’esigenza di osservare il generale canone di mini-
               ma offensività.

               (49) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, op. cit.
               (50) - P. TONINI, op. cit.
               (51) - Ibidem.

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