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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                     Il contenuto di tale provvedimento è piuttosto articolato ed è finalizzato
               a “garantire l’effettivo controllo giurisdizionale sui presupposti e sulle modalità degli accerta-
               menti” .
                     (55)
                     Oltre ai comuni presupposti, quelli cioè generalmente contenuti nel prov-
               vedimento che dispone la comune perizia, l’ordinanza in oggetto deve esplici-
               tare presupposti ulteriori che rispondono “ad esigenze informative e di garanzia ovve-
               ro alla logica del controllo in ordine ai presupposti stabiliti dalla legge” .
                                                                          (56)
                     In particolare, il provvedimento che dispone la perizia coattiva deve con-
               tenere, a pena di nullità, una serie di elementi indicati dal secondo comma dell’art.
               224 bis.
                     Tra questi, emergono soprattutto l’indicazione specifica del prelievo o del-
               l’accertamento da effettuare nonché delle ragioni che lo rendono assolutamente
               indispensabile per la prova dei fatti; l’avviso della facoltà di farsi assistere da un
               difensore o da persona di fiducia; infine, l’avviso che in caso di mancata com-
               parizione non sorretta da ragioni di legittimo impedimento potrà essere disposto
               l’accompagnamento coattivo della persona da sottoporre a perizia.
                     Spetterà poi al giudice specificare caso per caso le modalità attraverso le
               quali gli accertamenti dovranno essere compiuti, difettando la legge di tale indi-
               cazione.
                     L’atto, inoltre, si svolge a pena di nullità con la presenza necessaria del
               difensore nominato.
                     L’ordinanza de qua deve essere poi notificata all’interessato, all’imputato e
               al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello
               stabilito per il compimento delle operazioni peritali.
                     Come  anticipato,  nel  caso  in  cui  il  soggetto  interessato  non  compaia
               senza addurre legittimo impedimento, il giudice potrà ordinare l’accompagna-
               mento coattivo nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Ciò non esclude, tut-
               tavia, che la persona da sottoporre ad esame decida comunque di non compa-
               rire, perseverando nel manifestare un atteggiamento ostile al compimento del
               prelievo.

               (55) - P. TONINI, op. cit.
               (56) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, op. cit. Cfr. in particolare con ADORNO, Perizia, in DIR. PROC. PEN.,
                     Enc. d., Ann. III, 900, nell’opera richiamata in nota.

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