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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Difatti, in caso di parte privata diversa dall’imputato, la nullità che scatta è
sempre di tipo intermedio, ai sensi degli artt. 178, lett. c e 180 c.p.p. Se si tratta
invece dell’imputato, la nullità che concerne il contenuto dell’ordinanza si con-
figura come di tipo intermedio, mentre la mancata partecipazione del difensore
alle attività peritali sembrerebbe rientrare nel regime delle nullità di tipo assolu-
to di cui all’art. 179 c.p.p. .
(60)
Se invece il soggetto da sottoporre a perizia è una persona estranea al pro-
cedimento, la nullità che si configura è di tipo relativo.
Inoltre, come sostenuto da dottrina maggioritaria, in seno alla disciplina
sulla perizia corporale sono enucleabili divieti probatori la cui violazione fareb-
be prospettare il più grave vizio della inutilizzabilità (61) e ciò fuori dai casi in cui
l’art. 224-bis commina espressamente la sanzione della nullità. Si ritiene, in acco-
glimento di quanto affermato, che la suddetta conseguenza derivi dalla partico-
lare natura degli interessi sottesi alla materia in oggetto (62) e che sono da inqua-
drare in questi termini le ipotesi in cui gli accertamenti coattivi siano disposti al
di fuori dei presupposti stabiliti dalla legge o comunque in caso di operazioni
compiute in dispregio dell’art. 224-bis .
(63)
Ciò accade, ad esempio, nell’ipotesi in cui la perizia coattiva viene disposta
per reati diversi da quelli previsti piuttosto che in assenza del requisito della
assoluta indispensabilità per la prova dei fatti. In casi del genere si configura in
capo al giudice “quella carenza di potere istruttorio che comporta la radicale inutilizzabi-
lità degli elementi eventualmente raccolti (art. 191 c.p.p.)” .
(64)
Alla luce di quanto esposto, si evince, comunque, che la sede naturale in
cui opera l’art. 224-bis è quella dibattimentale di primo grado. Tuttavia, la neces-
sità di svolgere un accertamento coattivo potrebbe presentarsi al P.M. già nel
corso delle indagini preliminari. Norma di riferimento, in tali casi, è l’art. 359
bis, la cui disciplina è costruita in larga parte mediante ricorso alla tecnica del
rinvio a quanto predisposto in relazione alla perizia coattiva.
(60) - Ibidem.
(61) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, op. cit.
(62) - P. TONINI, op. cit.
(63) - G. CONSO, G. ILLUMINATI, op. cit.
(64) - P. TONINI, op. cit.
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