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PRELIEVO COATTIVO E ACCERTAMENTO SU DNA UN ATTENTO E DELICATO
             BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED ESIGENZE DI GIUSTIZIA


                  Emergevano  in  tal  modo  tutti  gli  inconvenienti  legati  all’utilizzo  della
             nuova e particolare prova del DNA, al punto che gli ordinamenti non potevano
             rimanere impassibili alle evoluzioni scientifiche sempre più rapide nel loro dif-
             fondersi .
                     (39)
                  Sebbene alcune fasi dell’accertamento genetico venissero spesso ricondot-
             te ad istituti giuridici preesistenti, maggiori difficoltà emergevano laddove fosse
             necessario procurarsi un campione di sostanza organica da un soggetto coin-
             volto nell’indagine ma non collaborativo e quindi dissenziente a sottoporsi a
             tale tipologia di prelievo.
                  Data l’assenza di una espressa regolamentazione in tal senso e considerate
             le evidenti e rilevanti questioni costituzionali sottese alla problematica in esame,
             fu in un primo momento la stessa giurisprudenza che nell’intento di fornire una
             impellente e rapida soluzione interpretativa tentò di colmare questo voraginoso
             vuoto normativo, spingendosi in alcuni casi fino al punto di valutare come ele-
             mento a carico dell’indagato il suo rifiuto di concedere un campione biologico .
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                  Considerata, quindi, la sensibilità delle problematiche sottese alla tematica
             in esame, la questione fu sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale
             tornava così a pronunciarsi - in seguito ad una precedente decisione del 1986 (41)
             - sul tema dei poteri dispositivi e coercitivi del giudice in tema di perizia sotto
             il profilo della legittimità e dei limiti di un prelievo ematico coattivo (42)  in rela-
             zione alla possibilità di imporre il prelievo qualora l’interessato non vi consenta.
                  Con  la  famosa  sentenza  238  del  1996,  avente  ad  oggetto  il  caso  della
             Madonnina di Civitavecchia, nell’ambito del quale l’indagato rifiutava di sottoporre
             sé stesso ed i membri della sua famiglia al prelievo ematico in occasione di una
             perizia disposta al fine di accertare la eventuale compatibilità dei polimorfismi
             genetici emergenti dai prelievi con le tracce ematiche rinvenute sulla statua di
             cui erano proprietari, la Corte si discosta dai suoi precedenti orientamenti in
             materia ed esamina analiticamente la questione della legittimità di un prelievo
             coattivo.

             (39) - A. CAMON, op. cit.
             (40) - Ibidem.
             (41) - C. Cost. sent. n. 54/1986.
             (42) - D. VIGONI, op. cit.

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