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PRELIEVO COATTIVO E ACCERTAMENTO SU DNA UN ATTENTO E DELICATO
BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED ESIGENZE DI GIUSTIZIA
Emergevano in tal modo tutti gli inconvenienti legati all’utilizzo della
nuova e particolare prova del DNA, al punto che gli ordinamenti non potevano
rimanere impassibili alle evoluzioni scientifiche sempre più rapide nel loro dif-
fondersi .
(39)
Sebbene alcune fasi dell’accertamento genetico venissero spesso ricondot-
te ad istituti giuridici preesistenti, maggiori difficoltà emergevano laddove fosse
necessario procurarsi un campione di sostanza organica da un soggetto coin-
volto nell’indagine ma non collaborativo e quindi dissenziente a sottoporsi a
tale tipologia di prelievo.
Data l’assenza di una espressa regolamentazione in tal senso e considerate
le evidenti e rilevanti questioni costituzionali sottese alla problematica in esame,
fu in un primo momento la stessa giurisprudenza che nell’intento di fornire una
impellente e rapida soluzione interpretativa tentò di colmare questo voraginoso
vuoto normativo, spingendosi in alcuni casi fino al punto di valutare come ele-
mento a carico dell’indagato il suo rifiuto di concedere un campione biologico .
(40)
Considerata, quindi, la sensibilità delle problematiche sottese alla tematica
in esame, la questione fu sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale
tornava così a pronunciarsi - in seguito ad una precedente decisione del 1986 (41)
- sul tema dei poteri dispositivi e coercitivi del giudice in tema di perizia sotto
il profilo della legittimità e dei limiti di un prelievo ematico coattivo (42) in rela-
zione alla possibilità di imporre il prelievo qualora l’interessato non vi consenta.
Con la famosa sentenza 238 del 1996, avente ad oggetto il caso della
Madonnina di Civitavecchia, nell’ambito del quale l’indagato rifiutava di sottoporre
sé stesso ed i membri della sua famiglia al prelievo ematico in occasione di una
perizia disposta al fine di accertare la eventuale compatibilità dei polimorfismi
genetici emergenti dai prelievi con le tracce ematiche rinvenute sulla statua di
cui erano proprietari, la Corte si discosta dai suoi precedenti orientamenti in
materia ed esamina analiticamente la questione della legittimità di un prelievo
coattivo.
(39) - A. CAMON, op. cit.
(40) - Ibidem.
(41) - C. Cost. sent. n. 54/1986.
(42) - D. VIGONI, op. cit.
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