Page 64 - Rassegna 2017-3
P. 64
STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Si tratta, senza dubbio, di un classico esempio di prova scientifica, posto
che il DNA si presenta oggi come “il più importante, il più solido e il più indiscutibile
mezzo di prova che la scienza forense ha oggi a disposizione” (17) ed il cui valore probato-
rio è indubbiamente connesso al contesto processuale nel quale la prova in
commento si trova ad operare, dovendo essa essere utilizzata nell’ambito di un
quadro probatorio generale nel quale compaiano altre prove che confermino i
risultati di quel profilo .
(18)
Il test del DNA è così pian piano divenuto uno degli accertamenti forensi
di maggiore utilità in occasione di un’investigazione di polizia giudiziaria, in
virtù del fatto che esso consente di identificare in maniera precisa la persona
che ha lasciato una traccia biologica sul luogo del delitto o più in generale sulla
scena del crimine, giungendo ad affermarne con precisione sia l’appartenenza
che l’esclusione. Si tratta quindi di un test imparziale che in quanto tale “permette
di affermare con certezza l’estraneità di una determinata persona rispetto alla traccia biologica
esaminata” (19) e l’affermazione di questa certezza deriva proprio dalla lettura del
DNA e dall’esame dei suoi “punti” o “loci” , in maniera analoga a quanto
(20)
avviene in relazione all’analisi delle impronte digitali. La possibilità di associare
a ciascun individuo un profilo genetico in grado di identificarlo in maniera certa
si deve agli studi di Jeffreys, padre della genetica forense, il quale nel 1984 scoprì
una nuova tecnica di identificazione umana nota come “analisi dei polimorfismi del
DNA” , tecnica che è divenuta nel corso degli anni un metodo sempre più
(21)
efficace e sofisticato nell’ambito delle moderne scienze forensi. Difatti, la pos-
sibilità di differenziare e di conseguenza identificare i soggetti a partire dal loro
materiale biologico “risiede nel fatto che una quota estremamente minoritaria del genoma
(17) - M. PICOZZI, A. INTINI, op. cit., sez. VI, La scienza di fronte ai giudici, cap. 29, La prova scientifica
nel processo penale italiano.
(18) - Ibidem.
(19) -A. SPINELLA, R. BIONDO, op. cit.
(20) - Si legge, sempre nel commento degli autori citati nella nota precedente che ogni punto contiene le infor-
mazioni dei propri genitori e quindi il numero di informazioni, tradotte da una macchina in numeri, sono
due per ogni punto: uno di origine materna ed uno di origine paterna. Cfr. anche con A. IACOBELLI, op.
cit., nel quale si specifica che “alcune regioni del DNA denominate “loci”, sono costituite dalla combinazione di due ele-
menti, gli alleli, che, in quanto trasmessi dai genitori, sono riconducibili in maniera inequivocabile ad un singolo individuo”.
(21) - A. IACOBELLI, op. cit.
62