Page 62 - Rassegna 2017-3
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI



                    Proprio in tale contesto è possibile rilevare come la genetica forense abbia
               oramai affiancato la classica disciplina dattiloscopica nel campo della identifica-
               zione personale e che grazie alla costante e rapida evoluzione scientifica e tec-
               nologica  è  oggi  possibile  analizzare  la  variabilità  umana  a  livelli  sempre  più
               accurati e precisi.
                    Si  è  passati,  quindi,  dallo  studio  delle  variabili  fenotipiche  e  cioè  delle
               caratteristiche personali osservabili di un individuo come quelle facciali o la
               forma delle orecchie, all’esame delle impronte digitali , fino a giungere all’ana-
                                                                   (11)
               lisi dell’acido deossiribonucleico, il DNA, patrimonio genetico, unico, inconfondibi-
               le ed immutabile di ogni persona.
                    L’evoluzione della genetica forense è stata così portata avanti grazie allo
               studio delle variazioni genetiche umane a partire dagli inizi del ‘900 con la sco-
               perta  dei  polimorfismi  dei  gruppi  sanguigni  AB0 ,  sebbene  in  un  primo
                                                                  (12)
               momento tale sistema fosse considerato utile unicamente per escludere la com-
               patibilità biologica e quindi ai fini della cosiddetta prova di esclusione .
                                                                               (13)
                    Ma è soprattutto grazie al rapido sviluppo scientifico e tecnologico che si
               è giunti nel corso del tempo a scoprire ed utilizzare sempre più nuove e precise
               tecniche di analisi, tra le quali particolare attenzione e rilievo assume la prova
               genetica del DNA, essendo evidente ictu oculi l’utilità spesso risolutiva che tale
               analisi assume in ambito giudiziario, potendo essa risultare determinante non
               solo per l’accertamento del fatto di reato, ma anche e soprattutto per indivi-
               duarne il responsabile al fine di confermare il coinvolgimento di un soggetto o
               al contrario scagionarlo .
                                      (14)
                    È  chiaro  che  difficilmente  tali  informazioni  potrebbero  condurre  in
               maniera certa ed automatica ad un giudizio di colpevolezza, ma potrebbero
               rivelarsi sufficienti ad escludere in maniera definitiva un soggetto dall’indagine

               (11) - A. SPINELLA, R. BIONDO, Biologia forense, in M. PICOZZI, A. INTINI, op. cit., sez. III, Le scienze
                    forensi in laboratorio, cap. 16, pag. 269.
               (12) - Tale scoperta si deve a K. LANDSTEINER.
               (13) - Si legge, difatti, che “la scarsa informatività di questo sistema (limitato numero di varianti in grado di
                    discriminare gli individui) li ha resi utili soltanto per escludere la compatibilità biologica (prova di esclusio-
                    ne)”, da A. SPINELLA, R. BIONDO, op. cit.
               (14) - D. VIGONI, Corte Costituzionale, prelievo ematico coattivo e test del DNA, in RIVISTA ITALIANA DI
                    DIRITTO E PROCEDURA PENALE, fasc. 4, 1996.

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